|
|
 |


Associazione Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
Via Pinciana,35 - 00198 ROMA - Tel. 06.844671 - Fax 06.8416501
Legge 30/12/1991 n.414
Con sede in Roma, Via Luigi Robecchi
Brichetti, 13 - 00154
tel.574922.1- FAX 06-5742404
PRINCIPI
FONDAMENTALI
ESECUZIONE
Il regolamento di esecuzione (estratto)
ASSISTENZA
Il regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.
Principi fondamentali
La Cassa istituita con Legge 9/2/1963 N°160,
è stata trasformata in Associazione privata, ai sensi del Decreto
Legislativo N°509 del 30/6/1994, con Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro in data 11/7/1995.
L'Associazione, iscritta al N°36/95 del Registro delle Persone Giuridiche
presso il Tribunale Civile di Roma, provvede ai compiti di previdenza
ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali iscritti
all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere
di continuità.
L'Associazione corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e di invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
L'Associazione, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennità "una tantum";
b) indennità di maternità.
L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con
la concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi
a favore degli iscritti, dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione
a carico dell'Associazione stessa e dei loro familiari, nonché
a favore di coloro che versino alla Cassa il contributo integrativo
(2%).
Si riportano qui di seguito le norme del Regolamento di esecuzione riguardanti
il rapporto assicurativo intercorrente fra i ragionieri liberi professionisti
e l'Associazione nonché il testo del Regolamento per l'erogazione
dei trattamenti di assistenza.
^Torna all'Inizio
Regolamento
di esecuzione
ex decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509
TITOLO
I
DELLA
ISCRIZIONE E DELLA CANCELLAZIONE
ART. 1
Requisiti per l'iscrizione
- Alla Associazione "Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali",
(C.N.P.R.), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti
i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono
all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano
la professione con carattere di continuità.
- L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria
altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano
ad esercitare la professione con carattere di continuità anche
dopo aver conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
- La iscrizione all'Associazione è facoltativa
per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza
obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa
attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione
all'Albo professionale.
- I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione
alla Cassa acquistano la qualità di "associato"
dell'Associazione.
ART.
2
Modalità di iscrizione
- I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono
all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere
di continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui
si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione
alla Associazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
da inviare, per conoscenza, al Collegio
- professionale di appartenenza. Viceversa, sempre
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo
- stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione
all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di
continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.
- Gli interessati possono svolgere gli adempimenti
previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici
che ne rilasceranno ricevuta.
- La domanda di iscrizione deve riportare i dati
anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata
dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo;
b) certificato di nascita;
c) copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione
di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio dell'attività;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale
precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa Associazione;
- Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano
di non esercitare la professione con carattere di continuità
devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata
ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione
con carattere di continuità e che non sono titolari di partita
IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale.
- In caso di omissione degli adempimenti di cui
ai precedenti comma, sul presupposto che chi si è iscritto
all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità,
l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con
comunicazione all'interessato ed al collegio professionale.
- Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto,
o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni,
deve optare per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività
previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui
Albo è iscritto e dovrà versare ogni contribuzione dovuta
alla sola Cassa a favore della quale ha esercitato l'opzione.
ART.
3
Comunicazioni dei Collegi professionali
- I Collegi professionali sono tenuti a comunicare
per trimestre solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.
ART.
4
Iscrizioni
- La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle domande deve deliberare
sulla iscrizione all'associazione del richiedente. La decisione adottata
deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.
ART.
5
Ruolo matricolare
- E' istituito presso l'Associazione il ruolo
matricolare degli iscritti, nel quale devono essere annotati tutti
i provvedimenti adottati nei confronti dei singoli iscritti.
- Il ruolo, recante l'indicazione della data alla
quale è stato aggiornato, deve essere inviato periodicamente
ai Collegi professionali che ne cureranno l'affissione nella sede
per 15 giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.
ART.
6
Persistenza dell'esercizio professionale
- In qualsiasi momento l'Associazione può
controllare la sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti
con particolare riferimento all'esercizio effettivo della libera professione
ed al regolare versamento delle contribuzioni.
- L'Associazione potrà richiedere periodicamente
agli iscritti certificazione rilasciata dall'Ufficio distrettuale
delle II.DD. e IVA competenti, attestante l'avvenuta presentazione
della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera
professione nel quinquennio antecedente.
^Torna all'Inizio
ART.
7
Cancellazione
- La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene
nei seguenti casi:
a) per la cancellazione dall'Albo professionale
o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale; b) per cessazione
dell'effettivo esercizio della attività professionale con carattere
di continuità; per aversi esercizio della attività professionale
con carattere di continuità è necessaria l'iscrizione
all'Albo professionale nonché la titolarità della partita
I.V.A. rilasciata dall' interessato con il codice di categoria; c) per
la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente che svolge
attività di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti
iscritti ad altri albi senza che sia stata esercitata opzione.
- Il provvedimento di cancellazione, adottato
con delibera della Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in
cui il verificarsi di una delle cause di cancellazione risulti da
accertamenti di ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio
professionale o dell'interessato, deve essere portato a conoscenza
dell'interessato mediante raccomandata.
- La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta
dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma
di previdenza obbligatoria ovvero quando consegue la pensione a carico
di altra forma assicurativa.
ART.
8
Sospensione
- L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione
per un periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per, lo stesso
periodo dalla Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva
da portare a conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
- Resta sospesa altresì l'iscrizione del
ragioniere e perito commerciale il quale ha cessato l'attività
professionale dopo avere raggiunto i requisiti di iscrizione e di
contribuzione necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
^Torna all'Inizio
ART.
9
Qualità di Associato
- La qualità di associato rivestita di
diritto da ogni iscritto e da ogni titolare di pensione diretta, si
perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
- Non può essere vantato dall'Associato
alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando
il diritto dell'Associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali
eventualmente spettantigli nonché la restituzione dei contributi
di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
ART.
10
Comunicazione
dei provvedimenti
- L'Associazione è tenuta ad indicare,
nel comunicare agli interessati i provvedimenti adottati in materia
di iscrizione, di cancellazione, di sospensione dall'iscrizione, di
contribuzione, di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative
che possono essere proposte, gli Organi competenti a deciderle, i
termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini
nei quali si può verificare, se si verifica, il "silenzio
rifiuto" o il "silenzio assenso".
- Debbono essere precisati, altresì, i
presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
ARTT.
11 - 31 OMISSIS
^Torna all'Inizio
TITOLO III
DEL
PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE
ARTT.
32 - 34 OMISSIS
^Torna all'Inizio
ART. 35
Contributi
- Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Associazione, gli iscritti sono tenuti al versamento di un "contributo
soggettivo" e di un "contributo integrativo".
ART.
36
Contributo soggettivo
- Il contributo soggettivo obbligatorio annuo
a carico di ogni iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo
professionale tenuto all'iscrizione all'Associazione è pari
alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto
nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai
fini dell'IRPEF:
a) sul reddito sino a Lire cinquanta milioni 6 per
cento; b) sul reddito superiore a Lire cinquanta milioni 1,8 per cento;
- E' in ogni caso dovuto un contributo minimo
di Lire 1.800.000=.
- Il contributo previsto al comma 1 è dovuto
anche dai titolari di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano
nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione
di cui al comma 2.
- Per coloro che iniziano la professione e che
vengano iscritti per la prima volta all'Associazione prima di aver
compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi
1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e
per i due anni successivi.
- Il contributo soggettivo è deducibile
ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale
per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra
imposta diretta.
ART.
37
Contributo integrativo
- Tutti gli iscritti agli albi di ragionieri e
periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale
su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.) e versarne all'Associazione l'ammontare,
con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, indipendentemente
dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione
è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito
è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito
per prestazioni professionali.
- Le associazioni o società di professionisti
devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per
la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei ragionieri
e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni
obbligatorie dovute all'Associazione dal singolo professionista è
calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione
o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista
stesso.
- Gli iscritti all'Associazione, ad eccezione
dei titolari di pensione a carico dell'Associazione che proseguono
nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per
il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo annuo risultante
dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume di
affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art.
36, comma 2, dovuto per l'anno stesso, pari a £. 540.000=.
- Salvo quanto previsto dall'art.40, la maggiorazione
percentuale di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita
nella misura del 2 per cento.
- La maggiorazione percentuale di cui al comma
1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce
base imponibile ai fini dell'IRPEF.
ART.
38
Frazionalità dei contributi ed inattività
professionale
- I contributi minimi di cui agli articoli 36
e 37 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione
all'Associazione nell'anno solare, secondo le modalità stabilite
con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
- I periodi di inattività professionale
non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché
sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e i periodi stessi siano dovuti:
a) inabilità, debitamente provata, per malattia
o altre cause; b) permanenza all'estero per motivi di studio; c) mandato
elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle
funzioni di ministro, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco
di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti.
- Durante i periodi di inattività professionale
di cui al comma 2 gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi
previsti dagli articoli 36 e 37. Essi possono supplire alle deficienze
di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel
quinquennio anteriore al periodo di inattività rivalutato a
norma dell'art. 41, versando volontariamente il contributo di cui
all'art. 36, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo
di cui all'art. 37, rapportato ad un volume di affari pari a quindici
volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del
calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà
assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
ART.
39
Reddito professionale
- Per reddito professionale si intende il reddito
di cui all'art. 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
ART.
40
Variabilità dei contributi
- Le percentuali di cui all'art. 36, comma 1,
lettere a) e b) e la misura del contributo minimo di cui al comma
2 del medesimo articolo, nonché la percentuale di cui all'art.
37, comma 4, possono essere variate in relazione alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico con deliberazione del Comitato dei
delegati soggetta alla procedura di cui all'art. 15 della legge 30
dicembre 1991, n .414.
ART.
41
Rivalutazione dei redditi
- L'entità del reddito professionale da
assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni
di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, e l'entità del
reddito di cui all'art. 36, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'istituto Nazionale
di Statistica (ISTAT).
- A tal fine, il Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun
anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella
dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.
- Ai fini della rivalutazione, si considera la
variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei
redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del
diritto alla pensione.
- Gli importi dei redditi da rivalutare sono stati
indicati negli articoli del presente Regolamento, richiamati dal comma
1, con riferimento all'anno 1992, pertanto gli importi riportati negli
articoli stessi devono essere rivalutati a partire da detto anno.
ART.
42
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
- Gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione
sono perequati con delibera del Consiglio di Amministrazione con decorrenza
dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 41,
comma 1.
- Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale
dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il
settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle
pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale
è stato effettuato il precedente aumento.
- La misura dei trattamenti minimi delle pensioni
liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate
al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma
1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari
o successiva a tale data.
- Nella stessa misura percentuale e con la stessa
decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di
cui all'art. 49, comma 5, all'art. 51, comma 2 e dall'art. 36, comma
1, nonchè il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2,
arrotondando i relativi importi alle centomila lire superiori, per
i limiti di reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo
minimo.
- Gli importi delle pensioni e dei contributi
da rivalutare sono stati indicati negli articoli del presente Regolamento,
richiamati nei precedenti commi, con riferimento all'anno 1992, pertanto
gli importi riportati negli articoli stessi devono essere rivalutati
da detto anno.
- Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri
e periti commerciali che esercitano l'attività professionale
devono comunicare all'Associazione con lettera raccomandata, da inviare
entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale
di cui all'art. 36 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente,
nonché il volume complessivo di affari, di cui all'art. 37
dichiarato ai fini I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve
essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate
o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale
e della partita I.V.A. nonché quelle relative allo stato di
famiglia.
- Per il volume di affari dei partecipanti a società
o ad associazioni professionali, si applicano i criteri di cui all'art.
37, comma 2.
- In caso di morte, la comunicazione di cui al
comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto,
deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui
ne ricevono richiesta da parte dell'Associazione.
- La ritardata, omessa o infedele comunicazione
di cui ai comma 1, 2, e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari
al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50
per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento
del contributo evaso.
- Si intende ritardata la comunicazione presentata
o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno
dal termine di cui al comma 1.
- Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione
si intende omessa a tutti gli effetti.
- Si intende infedele la comunicazione resa all'Associazione
con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori
a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
- L'omissione e l'infedeltà della comunicazione
non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono,
se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento
professionale della categoria.
- Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione
predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione
e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì
con deliberazione apposita le modalità per l'applicazione del
presente articolo e dell'art. 44.
ART.
44
Pagamento dei contributi
- I contributi minimi di cui all'art. 36, comma
2, e all'art. 37, comma 3, nonché i contributi dovuti per l'indennità
di maternità, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma
5 del presente articolo.
Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi
sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale
di cui all'art. 43 e per l'altra metà entro il 30 dicembre
successivo.
- Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta
una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna
scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura
prevista per le imposte dirette.
- Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione
alla Associazione gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio
dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
- L'Associazione può provvedere alla riscossione
dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi
di cui al presente articolo e all'art. 43, a mezzo di ruoli da essa
compilati, resi esecutivi dall'Autorità statale competente,
e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossine
delle imposte dirette.
- L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni
momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'I.V.A.
le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi
concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati
della categoria.
- Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione
dei contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli
casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva
nel termine di 60 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La
Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di 90 giorni dalla
data di presentazione del ricorso.
- Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore
giusta il ruolo.
- Le date e le modalità di pagamento e
di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione dell'Associazione.
ART.
45
Prescrizione dei contributi e del diritto alle
prestazioni
- La prescrizione dei contributi dovuti all'Associazione
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
- Per i contributi, gli accessori e le sanzioni,
la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte
dell'obbligato della comunicazione di cui all'art. 43.
- La prescrizione del diritto alle prestazioni
dell'Associazione si compie con il decorso di cinque anni.
ART.
46
Controllo delle comunicazioni
- L'Associazione, all'atto della domanda di pensione
e di revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli
aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria
a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione
e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume
di affari ai fini dell'I.V.A.. Limitatamente agli ultimi quindici
anni. L'Associazione può altresì inviare questionari
per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla
contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta
giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla
comunicazione della risposta.
ART.
47
Restituzione dei contributi
- Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque
anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione
senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione,
possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
- La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto
indicati dall'art. 54 che non hanno diritto alla pensione indiretta.
- Sulla somma da restituire è dovuto l'interesse
composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo alla data dei
relativi pagamenti.
- In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che
abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma
1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità,
versando all'Associazione la somma dei contributi di cui ha ottenuto
la restituzione, rivalutata a norma dell'art. 41, comma 3, per il
periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione
e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere
dalla data dell'ottenuta restituzione.
ART.48
Erogazioni a titolo di previdenza
- I compiti di previdenza vengono attuati mediante
la corresponsione di:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di anzianità;
c) pensioni di inabilità;
d) pensioni di invalidità;
e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
f) indennità una tantum;
g) indennità di maternità.
- Le pensioni e le indennità sono corrisposte
su domanda degli aventi diritto.
- I trattamenti di pensione, in presenza di tutti
i requisiti prescritti, decorrono dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui è stata presentata la domanda per le pensioni
indicate al comma 1, lettere b), c) e d) e dal primo giorno del mese
successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per
le pensioni indicate al comma 1, lettere a) ed e).
- I trattamenti di pensione sono cumulabili con
le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e con qualsiasi altra pensione o assegno
o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché
con le pensioni statali.
- Il diritto ai trattamenti di pensione matura
al verificarsi delle condizioni previste nel presente regolamento,
purché l'iscritto, non abbia richiesto la restituzione dei
contributi prevista dall'art. 47, comma 1, salvo che gli stessi siano
stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.
ART.
49
Pensione di vecchiaia
- La pensione di vecchiaia è corrisposta
a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età,
dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure
che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno
25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
- La misura annua della pensione di vecchiaia
è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione,
al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali
più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni
solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto
a pensione.
- Per il calcolo della media di cui al comma 2,
si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui
all'art. 36, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato
il contributo minimo previsto dall'art. 36 , comma 2, il reddito professionale
da considerarsi ai fini dalla media predetta è pari a sedici
volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali
dichiarati sono rivalutati a norma dell'art. 41.
- La misura annua della pensione non può
essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto
dall'art. 36, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione
del diritto a pensione.
- Se la media di cui al comma 2 è superiore
a Lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo
comma è ridotta:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 42,3
milioni fino a Lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 63,4
milioni fino a Lire 74,1 milioni;
c) all'1,4 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 74,1
milioni.
- Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto
se più favorevoli al pensionato.
- Coloro che dopo la maturazione del diritto a
pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto
ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di
iscrizione e contribuzione che decorre dal pensionamento, o prima
del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche
per premorienza. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni
anno, applicando le percentuali di cui al comma 2 e 5 alla media dei
redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive
a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono
rivalutati a norma dell'art. 41.
- Ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano
e laddove se ne ravvisi la necessità, il Comitato dei delegati
della Cassa può variare la percentuale di cui al comma 2 con
deliberazione soggetta alla procedura di cui all'art. 15 della legge
30 dicembre 1991, n. 414. In tal caso devono essere proporzionalmente
variate le percentuali di cui al comma 5.
ART.
50
Pensione di anzianità
- La pensione di anzianità è corrisposta
a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva
iscrizione e contribuzione all'Associazione.
- La corresponsione della pensione di anzianità
è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed
è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale
o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di
lavoro dipendente o associato.
- La misura annua della pensione di anzianità
è determinata con le modalità di cui all'art. 49, commi
2, 3, 4 e 5.
- Nei casi di incompatibilità di cui al
comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto
dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa. La
pensione, a domanda, sarà ripristinata con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui è venuta a cessare
la situazione di incompatibilità.
- La pensione di inabilità spetta all'iscritto
qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'iscritto all'esercizio
della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti
alla iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità
è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.
- Per la determinazione della misura annua della
pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 49. Gli anni di effettiva iscrizione
e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati
di dieci, fino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque,
salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti
da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni
annui rivalutabili ai sensi dell'art. 41; si considera a tal fine
la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione
di inabilità. Successivamente alla concessione della pensione,
il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare
ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso,
pena la sospensione del beneficio stesso.
- La concessione della pensione di inabilità
è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed
è revocata in caso di nuova iscrizione.
- Entro i dieci anni successivi alla concessione
della pensione di inabilità, l'Associazione può in qualsiasi
momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di
inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei
confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi
sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia
sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
ART.
52
Pensione di invalidità
- La pensione di invalidità spetta all'iscritto
la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta
in modo continuativo a meno di un terzo, per infermità o difetto
fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì
concorrere le condizioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera b).
- Il diritto alla pensione di invalidità
sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale
invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi
sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità
che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità
lavorativa.
- La misura della pensione di invalidità
è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, ferma restando la
misura del minimo della pensione prevista dall'art. 49, comma 4.
- L'Associazione accerta ogni tre anni, limitatamente
alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione
non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità,
e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto
dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La
concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la
concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione
è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato non si
presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi
dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto
a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
- Il pensionato per invalidità che abbia
continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la
liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 49 e 50, in
sostituzione della pensione di invalidità.
ART.
53
Norme comuni alle pensioni di inabilità
e invalidità
- Le modalità per l'accertamento dell'inabilità
e dell'invalidità sono stabilite con separato regolamento approvato
dal Comitato dei delegati della Cassa con deliberazione sottoposta
alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509.
- In caso di infortunio le pensioni di inabilità
e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate,
qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la
somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento,
della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal Consiglio
di Amministrazione della Associazione, sono invece proporzionalmente
ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti
non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per
infortuni stipulata dall'iscritto.
- In caso di inabilità o invalidità
dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento,
ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 del codice civile, in concorso
con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione
per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.
- Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione,
nell'entità stabilita dall'art. 49, viene liquidata solo al
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
- Il rapporto assicurativo di iscritto che goda
di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale,
non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità,
di invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione
di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto
erogatore.
ART.
54
Pensioni di reversibilità e indirette
- Le pensioni di cui agli articoli 49 e 50 sono
reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della
pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20
per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne
inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100
per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o ai
maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento
della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con
una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio,
fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione
diretta.
- Le pensioni di cui agli articoli 51 e 52 sono
reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al
comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del
compimento del decennio di cui all'art. 51, comma 1, lettera b), la
pensione di reversibilità così calcolata è ridotta
di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi
mancante al compimento del decimo anno.
- La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle
condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto
defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse
maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione all'Associazione
di cui all'art. 51, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come
la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata
a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'art. 49,
comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a)
e b) del presente articolo.
- Ai figli minori sono equiparati i figli che
seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale
del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari,
non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli
adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati
e naturali riconosciuti.
- Le quote delle pensioni di reversibilità
ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli
superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano
applicabili le norme generali sugli assegni familiari.
ART.
55
Anzianità contributiva ed assicurativa
- Ai fini della maturazione dei requisiti di contribuzione
e di assicurazione vanno considerati, come un unico contesto senza
soluzione di continuità, il periodo di iscrizione e la contribuzione
versata alla Cassa istituita e disciplinata con legge 9 febbraio 1963,
n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il periodo
di iscrizione e con la contribuzione versata all'Associazione istituita
con lo Statuto approvato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509.
ART.
56
Pagamento delle pensioni
- Le pensioni erogate dalla Cassa sono pagate
in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima
mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha
facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà
di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è
corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.
- Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati
dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.
Regolamento
per l'erogazione dei trattamenti di assistenza
per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5,dello Statuto della Associazione
nonché dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione approvati contestualmente
al presente regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n.509.
Art.
1
Tipologia dei trattamenti di assistenza
1- Le erogazioni dei trattamenti di cui all'art.
3, comma 5, dello statuto ed all'art. 57 del Regolamento di esecuzione,
sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità
risultanti dallo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) e comma 3 dello statuto mediante
apposito provvedimento adottato sulla base dell'accertamento dei requisiti
e dei criteri indicati nel presente Regolamento, per le seguenti prestazioni:
a)
a1) interventi economici aventi particolari incidenza sul bilancio familiare;
a2) assegno di concorso nelle spese di ospitalità in case di
riposo per anziani, cronici e/o lungodegenti, o portatori di handicap;
a3)assegno di concorso alle spese per assistenza infermieristica domiciliare;
b)
b1) premi per particolari benemerenze sociali e/o professionali;
b2) borse di studio;
b3) contributo per spese funerarie;
b4) agevolazioni per acquisto di prima casa;
b5) agevolazioni per l'acquisto di primo studio per l'esercizio della
professione di ragioniere e perito commerciale.
^Torna all'Inizio
Art. 2
Soggetti beneficiari
-
Le
prestazioni indicate alla lettera a) dell'art. 1 sono erogabili a
favore degli iscritti alla Cassa, dei beneficiari di qualsiasi tipo
di pensione erogata dalla Cassa, nonché di coloro che abbiano
versato alla Cassa il contributo di cui all'art. 37 del Regolamento
di esecuzione. Sono beneficiari delle suddette prestazioni anche i
familiari dei soggetti suindicati, ai sensi degli artt. 433 e seguenti
c.c.
-
Non sono cumulabili per lo stesso
beneficiario, e comunque nell'ambito dello stesso nucleo familiare
(da intendersi quale delineato dall'art.1 della legge n.153 del 13
maggio 1988), le prestazioni indicate nella lettera a) dell'art. 1.
-
Le prestazioni indicate alla lettera
b) dell'art. 1 sono erogabili a favore degli iscritti alla Cassa e
dei pensionati della Cassa, nonché dei loro superstiti, quali
indicate all'art. 54 del Regolamento di esecuzione.
Art. 3
Modalità di presentazione delle domande
-
Le domande di erogazione dei trattamenti
di assistenza di cui all'art. 1 del presente Regolamento vanno presentate
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità
indicate negli Allegati del presente Regolamento, relativamente a
ciascun tipo di trattamento.
-
I termini periodici per la presentazione
delle domande sono: 20 marzo, 20 agosto, 20 novembre di ciascun anno,
per le prestazioni dell'art. 1 ad eccezione delle borse di studio
per le quali la domanda va presentata nel termine del 30 settembre
di ciascun anno;
-
Il rispetto dei suddetti termini
è provato dalla data del timbro dell'ufficio postale dove è
stato effettuato l'invio della domanda.
Art.
4
Modalità di esame delle domande
-
Il Consiglio di Amministrazione
esamina le domande di ammissione ai trattamenti di assistenza, non
oltre 30 giorni dalle date indicate all'art. 3 per la presentazione.
-
La valutazione delle domande deve
essere rigorosamente effettuata in base alla documentazione allegata
alla domanda.
- Il Consiglio può inviare all'interessato
richiesta formale, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento,
di integrazione della documentazione. Il Consiglio potrà, inoltre,
chiedere al Collegio di appartenenza di esprimere la sua valutazione
sulla domanda.
- Il rigetto della domanda da comunicarsi a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o la suddetta richiesta di integrazione
della documentazione deve, comunque, essere comunicata non oltre 30
giorni prima della scadenza del successivo termine per la presentazione,
indicato all'art. 3 del presente Regolamento.
- Le domande che, pur ritenute meritevoli di soddisfacimento,
sono incapienti per l'avvenuto utilizzo della dotazione finanziaria
attribuita al periodo (annuale o infra-annuale) di riferimento, sono
ammesse (sempreché sussista, limitatamente alle prestazioni sub
lettera a) dell'art. 1 l'attualità dello stato di bisogno, documentabile
anche con certificazione inoltrata a mezzo telefax e successivamente
prodotta in originale) in posizione di precedenza rispetto alle domande
interinalmente pervenute entro il termine successivo di presentazione
previsto all'art. 3 suddetto.
Art.
5
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai diversi
trattamenti di assistenza
-
Annualmente, in sede di approvazione
del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione è
tenuto ad illustrare, in una apposita relazione allegata al bilancio,
i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare all'erogazione
dei diversi trattamenti di assistenza.
-
E' fatto obbligo al Consiglio
di Amministrazione di indicare nella relazione suddetta, oltre alle
modalità di assegnazione delle entrate al Fondo per l'assistenza
anche le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie
tra le diverse categorie di prestazioni secondo la classificazione
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente Regolamento.
-
Va altresì indicato dettagliatamente
l'ammontare delle somme destinate a ciascun periodo correlato alla
periodizzazione prevista per la presentazione delle domande di cui
all'art. 3 del presente Regolamento.
Allegato
A
CRITERI PER
L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
sub
a1), art.1.
Interventi economici
aventi particolare incidenza sul bilancio familiare.
Il Consiglio di Amministrazione accerta, su domanda,
lo stato di bisogno per l'erogazione degli interventi economici di cui
all'art. 1, lett. a1), sulla base dei seguenti criteri di massima:
1. verifica di eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza
maggiore (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano
rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti
aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria
necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale,
e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento
del Consiglio di Amministrazione;
2. sospensione o riduzione forzata per più di tre mesi dell'attività
professionale di ragioniere e perito commerciale da parte di iscritto,
non titolare di pensione a carico della Cassa o di altra gestione previdenziale,
per fatto di malattia o infortunio, accertato da struttura sanitaria
pubblica, in assenza di altre fonti di reddito dichiarate per l'anno
precedente da parte dei componenti il nucleo familiare atte ad assicurare
proventi in misura almeno pari al volume di affari I.V.A. corrispondente
a quello di commisurazione del contributo integrativo minimo dovuto
nell'anno di erogazione dell'intervento;
3. decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato, a causa della
cessazione dell'attività professionale svolta, situazione di
grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ed ai figli
minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ovvero ai familiari
per i quali il deceduto era tenuto agli obblighi di cui agli artt. 433
e seguenti c.c.. Il Consiglio di Amministrazione è competente
ad accertare la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno, a stabilire
ed acquisire la documentazione necessaria alla erogazione della prestazione,
a contingentare gli interventi per importo, durata e numero ed a fissarne
tempi e modalità. Gli interventi economici aventi particolari
incidenze sul bilancio familiare sono cumulabili con il contributo per
spese funerarie sub b4), art. 1.
Documentazione
I richiedenti aventi titolo sono tenuti a presentare domanda ai sensi
dell'art. 3 del presente Regolamento. Alla domanda dovrà essere
allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:
a) certificato di stato di famiglia, rilasciato in data non antecedente
a tre mesi; b) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;
c) dichiarazione sottoscritta con firma autenticata del richiedente,
dalla quale risulta il reddito complessivo lordo del nucleo familiare
conseguito nell'anno precedente alla domanda; d) certificazione rilasciata
dalla pubblica autorità competente della verificazione di eventi
straordinari ovvero dovuti a caso fortuito, forza maggiore o della sussistenza
della malattia o dell'infortunio, ai fini dell'accertamento delle situazioni
indicate ai punti 1 e 2 dei criteri di massima; e) certificato di morte
dell'iscritto o del pensionato cui la domanda si riferisce, ai sensi
della previsione indicata al punto 3 dei criteri di massima.
sub a2), art. 1
Assegni di concorso alle spese di ospitalità in case di riposo
per anziani, cronici e/o lungodegenti, o portatori di handicap.
1. La Cassa corrisponde, a titolo di contributo,
assegni a favore dei soggetti indicati all'art.2, comma 2 del presente
Regolamento, che trovino ospitalità presso case di riposo pubbliche
o private per anziani, cronici o lungodegenti o istituti per portatori
di handicap, secondo le risultanze istruttorie conseguenti alle modalità
indicate agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito
da contributo sulla spesa sostenuta dal richiedente per retta annuale
di dimora in misura non superiore al 75% della stessa retta e, comunque,
per importo mensile non superiore a L.1.500.000, rivalutato al valore
nominale dell'indice ISTAT, di adeguamento delle pensioni.
3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo viene
effettuata con criterio inversamente proporzionale all'entità
del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti
il nucleo familiare del richiedente, quale indicato dall'art.1 della
legge n.153/1988, ammontare che non dovrà comunque essere superiore
all'entità del volume d'affari I.V.A. alla quale è commisurato
il contributo minimo integrativo di cui all'art.37 del Regolamento di
esecuzione, dovuto per l'anno di erogazione dell'assegno di concorso
alle spese di ospitalità. A parità di reddito si tiene
conto della età più elevata.
Documentazione.
La domanda di attribuzione di contributo per spese di ospitalità,
in carta semplice, deve essere inviata alla Cassa, nel termine indicato
all'art. 3 del presente Regolamento. Alla domanda deve essere allegata
la seguente documentazione: a) certificato di stato di famiglia non
antecedente a tre mesi; b) dichiarazione resa con firma autenticata
del richiedente dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del
nucleo familiare conseguito nell'anno precedente alla presentazione
della domanda; c) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai
fini IRPEF presentata dal richiedente, nonché, ove non coincidano
i due soggetti, dal beneficiario dell'assegno di concorso alle spese
di ospitalità; d) dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo
o istituto dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato,
con indicazione della misura della retta annuale e di quella mensile
nonché della effettiva frequenza presenza; e) dichiarazione di
responsabilità del richiedente, resa con firma autenticata, dalla
quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e
che la stessa non è in parte o integralmente rimborsata da altri
enti pubblici o privati; f) fotocopia del tesserino di codice fiscale
del richiedente.
sub a3), art. 1
Assegni di concorso alle spese per assistenza
infermieristica domiciliare.
La Cassa corrisponde, su domanda dei soggetti aventi
titolo alla prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, 1° capoverso,
del presente Regolamento, contributi di partecipazione alle spese sostenute
per l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza
di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che
abbiano colpito i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, sempreché
il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, (quale indicato
dall'art. 1 della legge 153/1988) dichiarato per l'anno precedente quello
di presentazione della domanda, risulti di ammontare non superiore all'entità
del volume di affari I.V.A. alla quale è commisurato il contributo
minimo integrativo, rivalutato di 15 volte, dovuto dagli iscritti nell'anno
di erogazione dell'intervento. L'erogazione viene effettuata a titolo
di concorso nelle spese sostenute per assistenza infermieristica domiciliare
prestata ad uno dei soggetti sopra indicati, in conseguenza di malattia,
infortunio o altro evento di carattere acuto e temporaneo ivi comprese
le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita.
L'assistenza deve essere prescritta da sanitario e deve essere praticata
da personale infermieristico qualificato. Nella prescrizione sanitaria
devono risultare, a pena di inammissibilità della domanda, i
motivi necessitanti le prestazioni e la durata della prescritta assistenza
domiciliare. La partecipazione è determinata in funzione del
limite del 75% della spesa sostenuta e documentata, avuto riguardo alle
tariffe professionali eventualmente vigenti, per un rimborso mensile
massimo di L. 1.000.000, rivalutato al valore nominale secondo l'indice
ISTAT, per l'adeguamento delle pensioni. La spesa sostenuta si intende
essere al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici
o privati. Il contributo di partecipazione alla spesa è limitato
ad un periodo massimo di mesi tre e può essere protratto, per
ulteriori tre mesi, in casi di particolare gravità ritenuti dal
Consiglio di Amministrazione.
Documentazione
La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto la spesa e deve
essere accompagnata dai seguenti documenti:
- stato di famiglia di data non anteriore a tre
mesi;
- dichiarazione resa con firma autenticata del
richiedente dalla quale risulti il reddito complessivo lordo conseguito
dal nucleo familiare nell'anno precedente quello di presentazione
della domanda;
- certificato sanitario attestante la necessità
e la durata dell'assistenza infermieristica domiciliare;
- dichiarazione del richiedente, resa con firma
autenticata dalla quale risulti che la spesa è a completo carico
del richiedente e che la stessa non è soggetta a rimborso o,
diversamente, l'indicazione della misura del rimborso ottenuto o da
ottenere;
- ricevuta rilasciata dal personale che ha prestato
l'assistenza infermieristica relativa ai compensi percepiti, con indicazione
del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione;
- fotocopia del tesserino di codice fiscale del
richiedente.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, valutate
le domande presentate ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti,
dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso di parte della
spesa sostenuta, determinandone l'importo e disponendone il pagamento
in unica soluzione. Nel caso di proposizione di domande contestuali,
la graduatoria che si rendesse necessaria viene formata con criterio
inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo familiare
dichiarato.
^Torna all'Inizio
Allegato
B
CRITERI PER
L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
sub b1) art. 1
Premi per
particolari benemerenze sociali e professionali.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può
attribuire, nei limiti dello stanziamento determinato nel bilancio di
previsione, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento,
premi di importo unitario pari a L. 5.000.000, per particolari meriti
o benemeranze civili, culturali o professionali. In eccezionali e comprovate
situazioni la prestazione suddetta è cumulabile con quella sub
a2), ovvero sub a3). La Cassa provvederà ad acquisire d'ufficio
la seguente documentazione, in carta libera:
a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente
mesi tre;
b) fotocopia del tesserino di codice fiscale dell'interessato;
c) documentazione afferente i meriti o le particolari benemerenze che
danno titolo alla attribuzione del beneficio.
sub b2) art. 1
Borse di studio
Il Consiglio di Amministrazione attribuisce annualmente
a titolo originario agli iscritti e pensionati della Cassa e loro familiari
nonché ai superstiti ex art. 54 del Regolamento di esecuzione,
borse di studio relative alla frequenza:
-degli anni successivi al conseguimento del diploma di scuola media
inferiore e precedenti l'ultimo di istruzione media superiore; -dell'ultimo
anno di istruzione media superiore che abbia comportato il conseguimento
del diploma od il superamento degli esami di maturità; -di facoltà
universitarie per la durata legale dei relativi corsi.
I requisiti dello studente, ai fini dell'ammissione alla borsa di studio
sono i seguenti:
-
non deve essere stato ripetente
nell'anno scolastico precedente a quello in cui è emanato il
bando, ovvero essere in regola con il corso di studi universitari;
- deve avere conseguito la promozione nella sessione
estiva, la maturità, il diploma, con almeno la votazione media
di 7,50 per le classi della media superiore, di 50/60 per gli esami
sostenuti al termine dell'ultimo anno della scuola media superiore.
Gli studenti iscritti regolarmente ad un corso universitario, in regola
con il piano di studi ufficiali ovvero con quello individuale, approvato
dal Consiglio di Facoltà, devono aver conseguito, nell'anno precedente
il bando, una media non inferiore ai 27/30;
- deve appartenere ad un nucleo familiare (quale
indicato all'art.1 della legge n.153/1988) i cui componenti abbiano
dichiarato, per l'anno precedente, un reddito complessivo di importo
non superiore all'entità del volume di affari I.V.A. alla quale
è commisurato il contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti
alla Cassa nell'anno di assegnazione del beneficio, ai sensi dell'art.
37 del Regolamento di esecuzione, incrementato di L.4.000.000 per ciascun
componente oltre i primi due. Il richiedente deve dichiarare, all'atto
della domanda, di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre
borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione
ai risultati scolastici dello studente cui la domanda si riferisce.
Nel caso di corso universitario non è ammissibile
la domanda da parte di già laureati per la iscrizione ad altro
corso di laurea.
Documentazione
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, deve essere
inviata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento alla Cassa, a
pena di inammissibilità, entro il termine stabilito dall'art.
3 suddetto. La domanda deve essere sottoscritta dall'iscritto o pensionato,
o loro familiare, dal superstite, dall'esercente la patria potestà,
dal tutore o curatore per i minori. Alla domanda deve essere allegata
la seguente documentazione, a pena di inammissibilità: a) certificato
di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre; b)
fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;
- certificato rilasciato dalla segreteria della
scuola o università attestante i dati richiesti dal bando (frequenza
- votazione - giudizio ecc.);
- dichiarazione dell'iscritto o pensionato, o
di chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore resa
con la firma autenticata dalla quale risulti il reddito complessivo
lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente l'emanazione
del bando.
La graduatoria delle domande di partecipazione,
che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approverà annualmente
e distintamente per ciascuna categoria di studenti, viene formata secondo
il criterio della precedenza inversamente proporzionale all'ammontare
del reddito familiare complessivo costituente il requisito riportato
alla lettera d). A parità di reddito complessivo la precedenza
è determinata dalla più alta votazione di merito conseguita.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute
ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna
categoria di borse di studio, può stornare le disponibilità
non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando, nell'ordine,
quelle che dai corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici
a quello per il quale le borse bandite non sono state interamente assegnate.
sub b3), art. 1
Contributo per spese funerarie
La Cassa corrisponde contributi a titolo di partecipazione
alle spese funerarie documentate, sostenute dall'iscritto o dal pensionato
a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facenti
parte del nucleo familiare quale identificato dall'art.1 della legge
n.153/1988. Tale contributo è corrisposto anche al coniuge ed
ai figli superstiti aventi titolo al trattamento di pensione indiretta,
o di reversibilità in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato,
ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione. L'importo del contributo
è fissato in L.1.500.000 salvo quanto disposto nei casi di commorienza
ed è corrisposto nei limiti delle spese documentate effettivamente
rimaste a carico dei soggetti beneficiari. Il contributo, nei limiti
prefissati, può essere erogato anche ad integrazione di eventuali
altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza
pubblica o privata. In caso di commorienza di componenti il nucleo familiare
dell'iscritto o del pensionato, la Cassa si riserva la facoltà
di autorizzare l'erogazione del contributo sino alla concorrenza delle
spese documentate e comunque in misura non superiore a L.3.000.000.
Documentazione
La domanda di contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie,
in carta semplice, deve essere spedita o presentata alla Cassa, a pena
di inammissibilità, entro sei mesi dalla data del decesso. La
domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie
e, se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o
dal curatore. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
b) certificato di morte;
c) dichiarazione dell'iscritto, o del pensionato, o dei superstiti aventi
titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, resa con firma
autenticata dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo
familiare nell'anno precedente il decesso;
d) documentazione afferente le spese sostenute, rimaste effettivamente
a carico del richiedente;
e) fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente.
sub b4) e b5) art. 1
Agevolazioni
consistenti in mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di immobili
da destinare a prima abitazioni o a primo studio.
-
I ragionieri regolarmente iscritti alla Cassa con almeno due anni
consecutivi di anzianità (anni solari), in regola con il versamento
dei contributi previdenziali e con la documentazione dell'esercizio
effettivo della professione, sono ammessi alla concessione di mutui
ipotecari per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare
a prima casa o a primo studio professionale. Tale concessione è
ammessa altresì anche in caso di ampliamento o sostituzione
degli stessi. In caso di richiesta per la costruzione, è prevista
la possibilità di prefinanziamento a stato di avanzamento dei
lavori, purchè su terreno di proprietà esclusiva del
richiedente.
-
Possono essere ammesse, altresì,
domande inoltrate dai pensionati titolari di trattamento diretto,
indiretto e di reversibilità.
-
I mutui vengono concessi nei
limiti di importo stabilito annualmente in bilancio, in relazione
ai fondi disponibili e subordinatamente, all'approvazione governativa
del relativo piano di impiego.
-
L'erogazione dei mutui stessi
avviene, di regola, mediante acquisto di obbligazioni fondiarie da
Istituto esercente tale tipo di credito ed il quale, previa apposita
convenzione, provvede alla preliminare istruttoria tecnico-legale
e quindi alla conseguente liquidazione.L'ammortamento può essere
effettuato a 10, 15 o 20 anni.
-
I mutui sono concessi a condizione
che il reddito denunciato dall'iscritto richiedente nell'anno precedente
quello di presentazione della domanda, non superi l'importo massimo
di L.150 milioni ed inoltre il richiedente non deve essere nè
proprietario pieno nè usufruttario pieno di beni immobili situati
nel comune di residenza salvo quanto previsto ai successivi punti
15 e 16.
-
L'importo complessivo di cui sopra
viene annualmente rideterminato con lo stesso coefficiente stabilito
dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di adeguamento delle
pensioni erogate dalla Cassa, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento
di esecuzione, con arrotondamento al milione superiore per importi
eccedenti L.500.000= ed al milione inferiore per gli importi al di
sotto di L.500.000=.
-
I mutui, a richiesta dell'interessato,
possono essere di durata: ventennale, quindicennale o decennale e
sono ammortizzati in rate infrannuali comprensive di capitali e di
interessi, al tasso ed alle condizioni stabiliti, di volta in volta
dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'acquisto di obbligazioni
fondiarie destinate a tale scopo.
-
Il mutuo può essere concesso
anche se l'immobile viene intestato pro-indiviso ai soggetti di cui
ai punti 1 e 2 e/o ai figli conviventi e/o al coniuge non legalmente
separato e in regime di comunione legale.
-
Qualora il regime patrimoniale
dei coniugi sia di separazione legale dei beni, il mutuo potrà
essere concesso solo per la quota di immobile che l'iscritto intende
acquistare, costruire, ristrutturare o, con il consenso del coniuge,
sull'intero.
-
L'importo massimo di cui sopra
viene annualmente rideterminato con lo stesso coefficiente stabilito
per l'adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa, con arrotondamento
al milione superiore per importi eccedenti £.500.000.= ed al
milione inferiore per gli importi sino a £.500.000.=
-
I mutui possono essere concessi
per l'acquisto o per la costruzione di immobile non di lusso (Legge
n. 408/49) ivi compresi quelli costruiti da società cooperative,
dei quali l'iscritto o il coniuge siano assegnatari definitivi e che
il richiedente intende destinare ad abitazione propria od a proprio
studio professionale. I mutui possono essere concessi anche per la
ristrutturazione di immobili in proprietà.
-
L'immobile per cui è richiesto
il mutuo deve essere ubicato nel comune di residenza (qualora si tratti
di abitazione) od in quello ove l'iscritto esercita la professione
(nel caso di studio). Eventuali motivate eccezioni potranno essere
valutate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa che ha la facoltà
di autorizzare deroghe in tal senso.
-
I mutui devono essere garantiti
da ipoteca di 1° grado o di grado successivo sugli immobili da
acquistare o da costruire o da ristrutturare salve le determinazioni
dell'ente mutuante.
-
Il mutuo finalizzato all'acquisto,
può essere concesso solamente nel caso in cui l'acquisto medesimo
sia comprovatamente intervenuto dopo la presentazione della domanda.
Per i mutui richiesti per costruzione o ristrutturazione, valgono
le norme vigenti per gli istituti di credito fondiario ed edilizio,
ferma restando la percentuale di cui al punto 10.
-
I mutui non possono essere concessi
agli iscritti che siano proprietari di altro immobile idoneo, oltre
la prima casa, nel caso che il mutuo sia richiesto per lo studio o
viceversa.
-
L'iscritto che ha beneficiato
di mutuo concesso dalla Cassa, può richiederne un altro, fermi
restando, per entrambi, il limite massimo di cui al punto 10 e le
destinazioni di cui al precedente punto 15. Subordinatamente alla
disponibilità di fondi, il predetto limite massimo di cui al
punto 10, può essere dal Consiglio di Amministrazione elevato
del 50% nel caso in cui il successivo mutuo occorra per l'acquisto
del primo studio, nell'ipotesi che il precedente sia stato utilizzato
per l'acquisto della prima casa o viceversa. Il Consiglio di Amministrazione
è tenuto a comunicare annualmente, in sede di approvazione
del bilancio consuntivo, l'elenco completo dei nominativi dei beneficiari
dei mutui in oggetto, specificando se si tratti di prima o di seconda
concessione.
-
Durante il periodo di ammortamento
del mutuo l'immobile non può essere locato o alienato. Qualora
l'immobile sia destinato a studio professionale il Consiglio di Amministrazione,
ad istanza dell'interessato, può autorizzarne la locazione
a studio associato del quale l'intestatario sia socio.
-
La domanda per la concessione
del mutuo deve essere corredata, a pena di irricevibilità,
di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria tecnica e
legale della pratica e delle informazioni che la Cassa richiederà
e che devono essere contenute in apposita dichiarazione di responsabilità,
con firma autenticata del richiedente.
-
Le domande di mutuo devono essere
corredate, a pena di inammissibilità, di:
a) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
b) dichiarazione, resa con firma autenticata del richiedente dalla
quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare (quale
indicato dall'art.1 della legge n.153 del 13 maggio 1988), conseguito
nell'anno precedente la presentazione della domanda;
c)fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF presentata
dal richiedente, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;
e) in caso di acquisto, fotocopia del contratto preliminare;
f) in caso di costruzione, fotocopia dell'atto di acquisto del terreno;
g) in caso di ristrutturazione, fotocopia dell'atto di acquisto;
h) dichiarazione sotto propria responsabilità' di essere in
regola con i versamenti contributivi alla Cassa, e di non possedere
immobili nel Comune di residenza;
i) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non possedere
immobili nel Comune di residenza.
-
L'inoltro delle domande di mutuo
all'Istituto erogante è autorizzato con ordinanza del Presidente,
previo accertamento della Direzione Generale del possesso dei requisiti.
-
Il Presidente della Cassa, con
propria ordinanza, può disporre per gravi e fondati motivi,
la sospensione della trasmissione della domanda all'Istituto erogante
ai fini del riesame da parte del Consiglio di Amministrazione.
-
Trascorsi 18 mesi dalla data di
comunicazione da parte della Cassa della concessione del mutuo, senza
che il relativo contratto sia stato stipulato per cause non imputabili
né alla Cassa né all'Istituto mutuante, la concessione
è revocata d'ufficio. Del provvedimento adottato il Presidente
è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione
nella prima riunione utile.
^Torna all'Inizio
|