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M.M. 08-10-1996, n. 622 Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ADOTTA il seguente regolamento: 2. Essa è composta dal presidente scelto da una terna
di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo, proposta
dal rettore dell'università sede di esame e da quattro membri da scegliere
da quattro terne designate dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali
formate da persone appartenenti alle seguenti categorie: 3. Il rettore e l'ordine professionale competenti forniranno altresi rispettivamente una terna per la scelta del presidente supplente e due terne per la scelta dei membri supplenti. 1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla
commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente. 4. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura dei temi. 5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata. 6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche
del candidato e delle sue capacità di applicarle a specifici casi concreti
nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:
7. L'accertamento della conoscenza di questo ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di ragioniere e perito commerciale ed a quelle del controllo sulla contabilità e sui bilanci. 8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove. 9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti. 1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento agli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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