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ORDINAMENTO
DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE
E PERITO COMMERCIALE
Decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068
(GU 11/02/54, n. 34)
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto della professione
Articolo 2
Esercizio della professione
Articolo 3
Incompatibilita'
Articolo 4
Obbligo del segreto professionale
Articolo 5
Vigilanza sull'esercizio della professione
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TITOLO
II
I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo 6
Circoscrizione territoriale
Articolo 7
Composizione del consiglio del collegio
-
Eleggibilita' dei Consiglieri
Articolo 8
Cariche del Consiglio
Articolo 9
Attribuzioni del Presidente
Articolo 10
Attribuzioni del Consiglio
Articolo 12
Decadenza dalla carica di consigliere
Articolo 13
Delegazione del collegio
Articolo 14
Sostituzione dei componenti del Consiglio
Articolo 15
Scioglimento del Consiglio
Articolo 16
Collegio dei revisori dei conti
Articolo 18
Convocazione dell'assemblea per
l'approvazione dei conti
Articolo 19
Convocazione dell'assemblea
per l'elezione
del Consiglio del Collegio
e del Collegio dei revisori dei conti
Articolo 20
Reclami contro i risultati delle
elezioni
Articolo 21
Assemblee straordinarie
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TITOLO III
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo 22
Sede e composizione del Consiglio
nazionale
Articolo 24
Incompatibilita' - Sostituzione
dei componenti
Articolo 27
Notificazione delle decisioni
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TITOLO IV
GLI ALBI E GLI ELENCHI:
Condizioni per esservi iscritti
Articolo 29
Albo ed elenco dei non esercenti
Articolo 30
Divieto di iscrizione in piu'
albi - Anzianita'
Articolo 31
Requisiti per l'iscrizione
nell'albo o nell'elenco speciale
Articolo 32
Domanda d'iscrizione nell'albo
o nell'elenco speciale
Articolo 33
Trasferimento di residenza
TITOLO V
CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 34
Cancellazione dall'albo o dall'elenco
Articolo 35
Responsabilita' disciplinare
degli iscritti nell'albo
dei ragionieri e periti commerciali - Azione disciplinare
Articolo 40
Rapporti tra il procedimento
disciplinare e il giudizio penale
Articolo 41
Istruttoria nel procedimento
disciplinare
Articolo 42
Ricusazione ed astensione
Articolo 43
Notificazione delle deliberazioni
Articolo 44
Ricorso al Consiglio nazionale
Articolo 45
Riammissione dei radiati
Articolo 46
Prescrizione dell'azione disciplinare
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TITOLO VI
GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo 47
Criteri per la determinazione
degli onorari
Articolo 48
Determinazione dei compensi
per le singole prestazioni professionali
Articolo 49
Deposito di documenti presso
il Consiglio del Collegio
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 50
Notificazioni e comunicazioni
Articolo 51
Prima formazione dell'albo
e dell'elenco
Articolo 52
Attuali iscritti nell'albo
Articolo 53
Rinnovazione dei Consigli dei Collegi
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TITOLO
1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1
Oggetto della professione
A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri
e periti commerciali, è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria,
di tecnica commerciale, di economia aziendale nonché in materia di amministrazione
e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti
attività:
- l'amministrazione e la liquidazione di
aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- le perizie contabili e le consulenze tecniche;
- la revisione dei libri obbligatori e facoltativi
delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture
e di ogni documento contabile dalle imprese;
- i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
- le funzioni di sindaco delle società commerciali
e degli altri enti;
- le divisioni di patrimoni, la compilazione dei
relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
- i piani di contabilità per aziende private e pubbliche,
i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
- le determinazioni dei costi di produzione
nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.
L'autorità giudiziaria
e le pubbliche amministrazioni devono affidare normalmente gli incarichi
relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali
iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano
nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori
o che l'amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.
L'elencazione
di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività
professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può fare
oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti
a norma di leggi e di regolamenti.
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Articolo
2
Esercizio della professione.
Il ragioniere
e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto
nell'albo.
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Articolo
3
Incompatibilità.
L'esercizio della
professione di ragioniere e perito commerciale è incompatibile con l'esercizio
della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio
o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista
professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e
d'incaricato di gestioni esattoriali.
L'iscrizione
nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche
amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicatili, sia
vietato l'esercizio della libera professione.
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Articolo
4
Obbligo del segreto professionale.
I ragionieri
e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.
Nei loro confronti
si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249
del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività
di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci
e quelle relative alle funzioni di sindaco e revisore di società od enti.
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Articolo
5
Vigilanza sull'esercizio della professione.
L'alta vigilanza
sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta
al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente
sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.
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TITOLO
II
I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo 6
Circoscrizione territoriale.
In ogni circondario
nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici Ragionieri
e periti commerciali è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Collegio
professionale retto da un Consiglio.
Se il numero
dei ragionieri e periti commerciali è inferiore a quindici, essi sono
iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.
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Articolo
7
Composizione del Consiglio
del Collegio Eleggibilità dei Consiglieri
Il Consiglio
del Collegio è composto da cinque membri se gli iscritti nell'Albo non
superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento,
di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i
trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.
Gli iscritti
nell'albo eleggono il Consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno
cinque anni di anzianità professionale.
I componenti
del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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Articolo
8
Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio
elegge nel suo seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Se il
Consiglio è composto da almeno di sette membri, si deve eleggere anche
un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
di impedimento. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ne fa
le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità,
il più anziano per età.
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Articolo
9
Attribuzioni del Presidente
Il Presidente
ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le altre attribuzioni a
lui conferite nel presente ordinamento.
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Articolo
10
Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio
del Collegio, oltre le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento
e da altre norme di legge:
- vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le
altre disposizioni concernenti la professione;
- cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale
e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- vigila per la tutela del titolo e per il legale
esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l'indipendenza
del Collegio;
- delibera i provvedimenti disciplinari;
- interviene, su concorde richiesta delle parti,
per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio
professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonché tra questi ed i loro
clienti;
- dà pareri in materia di liquidazione di onorari
a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;
- provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro
sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
- designa i rappresentanti del Collegio presso
commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- delibera la convocazione dell'assemblea;
- rilascia, a richiesta, i certificati e
le attestazioni relative agli iscritti;
- stabilisce, entro i limiti strettamente necessari
a coprire le spese del Collegio, una tassa annuale ed una tassa per
l'iscrizione nell'albo o nell'elenco; nonché una tassa per il rilascio
di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.
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Articolo
11
Riunioni consiliari
Il presidente
del Collegio convoca il Consiglio almeno una volta ogni due si. Deve altresì
convocarlo ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
componenti.
Per la validità
delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni
sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
Il segretario
redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
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Articolo
12
Decadenza dalla carica di consigliere
I consiglieri
che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive
alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
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Articolo
13
Delegazione del Collegio
Il Consiglio
del Collegio, di cui all'art. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero
di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario
in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti
che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie
ed amministrative.
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Articolo
14
Sostituzione dei componenti del Consiglio
Alla sostituzione
dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni,
o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo
bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
I componenti
così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Se il numero
delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente
deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero
Consiglio.
Il presidente
adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica
del Consiglio.
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Articolo
15
Scioglimento del Consiglio
Se non si provvede
alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare,
o se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.
In caso di scioglimento
o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate
ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla
convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.
Lo scioglimento
del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del
Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
Il commissario
ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due o di non più di
sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva
nell'esercizio delle funzioni predette.
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Articolo
16
Collegio dei revisori dei conti
Ogni Collegio
con cento iscritti ha un Collegio di revisori dei conti.
Il Collegio dei
revisori dei conti è costituito da tre componenti.
Esso controlla
la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio,
riferendone all'assemblea.
I revisori dei
conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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Articolo
17
Assemblea
L'assemblea è
convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso,
almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata
a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del Collegio
per la durata di detto termine.
Ove il numero
degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito
per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale
quotidiano locale per due volte consecutive.
Salvo il disposto
dell'art. 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi
numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.
Il presidente
e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente il segretario
dell'assemblea degli iscritti.
Constatata la
validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presentì ne faccia domanda,
il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.
Quest'ultima
disposizione non si applica per la elezione del Consiglio del Collegio.
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Articolo
18
Convocazione dell'assemblea per l'approvazione
dei conti
L'assemblea generale
degli iscritti nell'albo o nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo
e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
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Articolo
19
Convocazione dell'assemblea per la elezione del
Consiglio
del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti
Per l'elezione
del Consiglio del Collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti
nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti
nell'elenco di cui all'art. 29, comma quinto.
L'avviso deve
indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.
L'assemblea è
valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la
validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno
di dieci.
I componenti
del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza
assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti
un numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere. In
caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e,
tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di
età.
Non è ammesso
il voto per delega.
E' ammessa, peraltro,
la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda
e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni,
al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente.
Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario
appone la firma col bollo dell'ufficio.
Le buste sono
consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.
L'iscritto che
ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire
al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte
la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione
che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea
verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo aver fatto
prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera
apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone
nell'urna.
Decorse cinque
ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso
a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara
chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni
di scrutinio, assistito ' da due scrutatori da lui scelti, prima della
votazione, fra gli elettori presenti.
Compiuto lo scrutinio,
il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti,
dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio
nazionale.
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Articolo 20
Reclami contro i risultati delle elezioni
Contro i risultati
delle elezioni ciascun iscritto nell'albo del Collegio può proporre reclamo
al Consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.
Articolo
21
Assemblee straordinarie
Il presidente
deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per
iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno
un quinto degli iscritti nell'albo o nell'elenco del Collegio. Se non
vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il
Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.
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TITOLO III
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo
22
Sede e composizione del Consiglio nazionale
Il Consiglio
nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha sede in Roma presso il
Ministero di grazia e giustizia.
Esso è composto
di undici membri eletti dai Consiglieri dei Collegi fra coloro che abbiano
un'anzianità di almeno dieci anni dì iscrizione nell'albo.
Ogni Consiglio
di Collegio non può eleggere più di un candidato.
A ciascun Consiglio
spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino
a duecento iscritti nell'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o
frazione di cento.
Ogni Consiglio
comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti
nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data
di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una Commissione nominata
dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di
appello, che la presiede, e da due professionisti. La Commissione, verificata
la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati
in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici.
In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione
nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
maggiore di età.
I risultati delle
operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia
e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
I membri del
Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre
anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della
proclamazione degli eletti.
I Consigli dei
Collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima
di quello in cui scade il Consiglio nazionale.
Fino all'insediamento
del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
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Articolo
23
Cariche
Il Consiglio
nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.
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Articolo
24
Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.
Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un Collegio e
del Consiglio nazionale.
In mancanza di
opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia
alla carica di componente del Consiglio del Collegio.
A sostituire
i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati,
dal Consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata
a termini dell'art. 22, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad
elezioni suppletive da parte dei Consigli dei Collegi che avevano designato
il componente da sostituire.
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Articolo
25
Attribuzioni.
Il Consiglio
nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente
ordinamento:
- dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento
che interessano la professione;
- coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi per favorire
le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- vigila per il regolare funzionamento dei Consigli dei Collegi;
- decide della riunione degli albi e sulla loro separazione;
- designa i rappresentanti dei ragionieri e periti
commerciali presso commissionied organizzazioni di carattere nazionale
ed internazionale;
- determina la misura del contributo da corrispondersi
annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del
proprio funzionamento;
- decide in via amministrativa sui ricorsi avverso
le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione nell'albo
e nell'elenco speciale di cancellazione, nonché in materia disciplinare
e sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi;
- formula il regolamento per la trattazione
dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministero
per la grazia e giustizia.
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Articolo
26
Riunioni consiliari
Il presidente
del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene
opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.
Per la validità
delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza
dei componenti.
In caso di assenza
del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più
anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore
di età.
Le deliberazioni
vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale
il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Il segretario
redige il verbale sotto la direzioni del presidente.
Il verbale è
sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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Articolo
27
Notificazione delle decisioni
Le decisioni
del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati,
al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione
alla quale l'interessato appartiene nonché al Consiglio del Collegio ed
al Ministero di grazia e giustizia.
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Articolo
28
Reclami
Le deliberazioni
del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco
e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a
componente del Consiglio del Collegio possono essere impugnate davanti
al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione,
dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
Il Tribunale
provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero
e l'interessato.
L'appello dalla
sentenza del Tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.
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TITOLO
IV
GLI ALBI E GLI ELENCHI:
CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Articolo
29
Albo ed elenco dei non esercenti
Il Consiglio
di ciascun Collegio custodisce l'albo dei ragionieri e periti commerciali.
Il Consiglio,
entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo
da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni
le relative norme.
L'albo, a cura
del Consiglio del Collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia
e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei
Tribunali e delle Preture del distretto, nonché agli altri Consigli dei
Collegi.
L'albo deve contenere
il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo
degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo di base
al quale questa
è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità, dell'iscrizione
e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione
nell'albo.
Coloro che, a
norma dell'art. 3, non possono esercitare la professione, avendone i requisiti,
sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni
di cui al comma precedente.
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Articolo
30
Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità
Non si può essere
iscritti che in un solo albo di ragionieri e periti commerciali.
L'infrazione
di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
La data di iscrizione
nell'albo stabilisce l'anzianità.
Coloro che dopo
la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante
dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.
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Articolo
31
Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale
1. Per ottenere
l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro
delle Comunità europee oppure cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti politici;
- essere di condotta irreprensibile;
- non avere riportato condanna a pene che, a norma
del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
- avere la residenza anagrafica nella circoscrizione
del Collegio Professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta
- avere conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito
commerciale ed essere in possesso di un Diploma Universitario legalmente
riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici
della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in
Economia e Commercio;
- avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto
del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità
di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al
termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.
3. L'abilitazione
all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di
un periodo di pratica triennale da affettuare, dopo il conseguimento del
diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere
perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio
e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di
Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta
da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio.
4. Le modalità
di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale nonché la tenuta
dei relativi registri da parte dei Collegi dei Ragionieri e Periti commerciali
saranno disciplinati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.
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Articolo
32
Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
La domanda per
l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta su carta bollata
e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti
dal presente ordinamento, nonché dalla ricevuta di pagamento della prescritta
tassa, deve essere diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione
il richiedente ha la residenza.
Il rigetto della
domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato
se non dopo aver sentito il richiedente.
Il Consiglio
deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione
adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata,
entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso
il Tribunale.
Contro tale deliberazione,
l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio
nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il
ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
Qualora il Consiglio
non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma
del presente articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza
di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati
gli atti, decide sul merito della iscrizione.
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Articolo
33
Trasferimento di residenza.
Il ragioniere
e perito commerciale che trasferisce la residenza può chiedere i1 trasferimento
dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.
In caso di accoglimento
della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo
precedente.
Non è ammesso
il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento
penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.
Per le iscrizioni
in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
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TITOLO
V
CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo
34
Cancellazione dall'albo o dall'elenco
Oltre che nel
caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata
dal Consiglio del Collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
- nei casi di incompatibilità previsti dall'art.
3;
- quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati
nei numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi casi di radiazione
- quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori
della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto o comunque si
rende irreperibile.
Il Consiglio
del Collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso
di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2 e 3 del presente articolo.
La cancellazione,
tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata
se non dopo aver sentito l'interessato.
Le deliberazioni
del Consiglio del Collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato
ed al pubblico ministero presso il Tribunale.
L'interessato
ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorso ha
effetto sospensivo.
Il ragioniere
e perito commerciale cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto
di esservi reiscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili
le disposizioni dell'art. 31.
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Articolo
35
Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo
dei ragionieri e periti commerciali - Azione disciplinare
Il ragioniere
e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o manca nell'esercizio
della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al
decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Salvo il disposto
dell'art. 38, commi secondo e terzo, il Consiglio del Collegio che custodisce
l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il
tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta
degli interessati.
Se l'incolpato
è membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente
spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se
egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della
Corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.
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Articolo
36
Pene disciplinari
Le pene disciplinari
che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:
- la censura;
- la sospensione dall'esercizio professionale
per un tempo non superi ai due anni;
- la radiazione.
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Articolo
37
La censura
La censura consiste
in una dichiarazione di biasimo.
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Articolo
38
Casi di radiazione
La radiazione
è pronunciata contro il ragioniere e perito commerciale che abbia, con
la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità
della professione.
La condanna per
delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria
e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non
colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione
di diritto dall'albo o dall'elenco.
Importano parimenti
la radiazione di diritto:
- l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua
o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione
per una eguale durata;
.
- il ricovero in un manicomio giudiziario, nei
casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale e l'assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione
nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è dichiarata
dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.
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Articolo
39
Casi di sospensione.
Oltre i casi
di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel Codice penale,
importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
- l'interdizione dai pubblici uffici per una durata
non superiore a tre anni;
.
- il ricovero in un manicomio giudiziario fuori
dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa
di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza
non detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma terzo,
numeri 1, 2 e 3;
.
- l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.
La sospensione
è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.
Il Consiglio
del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare
può pronunciare
la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare
la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti
che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento
dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta
per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del
Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.
Nei casi previsti
nelle lettere a), b) e c) del presente articolo ed in quello di omesso
pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a
limiti di tempo.
Il ragioniere
e perito commerciale cui sia stata applicata la censura è punito con la
sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.
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Articolo
40
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il
giudizio penale
Il ragioniere
e perito commerciale iscritto nell'albo o nell'elenco che sia sottoposto
a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il
fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia
intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o
perché l'imputato non l'ha commesso.
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Articolo
41
Istruttoria nel procedimento disciplinare
Ferme le disposizioni
di cui agli articoli 38, ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena
disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato
a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore
a giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà
dì presentare documenti e memorie difensive
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Articolo
42
Ricusazione ed astensione
I membri del
Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'art.
51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi
motivi.
Sull'astensione
e sulla ricusazione decide il Consiglio.
Se non è disponibile
il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare,
gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede
della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione
o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti
sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio
costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.
Il Consiglio
competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o
riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio
cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono
stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del
procedimento.
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Articolo
43
Notificazione delle deliberazioni
Le deliberazioni
disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al
pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato
risiede, nonché al procuratore generale presso la Corte di appello e al
Ministero di grazia e giustizia.
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Articolo
44
Ricorso al Consiglio nazionale
Nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero
possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.
Il Consiglio
nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente
i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare o più
grave.
Gli effetti del
ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.
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Articolo
45
Riammissione dei radiati
Il ragioniere
o perito commerciale radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso,
purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione
e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione,
irreprensibile condotta.
Si applicano
le disposizioni dell'art. 32.
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Articolo
46
Prescrizione dell'azione disciplinare
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
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TITOLO
VI
GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo
47
Criteri per la determinazione degli onorari
I criteri per
la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione
delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti
c, tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello
Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito
il Consiglio nazionale.
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Articolo
48
Determinazione dei compensi per le singole prestazioni
professionali
I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento
alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto
altresì della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista
e dei risultati conseguiti.
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Articolo
49
Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio
I ragionieri
e periti commerciali non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture
ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei
diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.
Su reclamo dell'interessato,
il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti
e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole
della controversia.
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TITOLO
VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
50
Notificazioni e comunicazioni
Le notificazioni
prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di
lettera raccomandata.
Articolo
51
Prima formazione dell'albo e dell'elenco
Per la prima
formazione dell'albo e dell'elenco, gli interessati, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presenteranno, nella
cancelleria della Corte d'appello, domanda di iscrizione.
Decorso tale
termine, il presidente della Corte d'appello provvede alla costituzione
di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello,
che, la presiede, e di quattro ragionieri e periti commerciali iscritti
nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate
da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.
La commissione
prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun circondario
del distretto, osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento.
La formazione dell'albo e dell'elenco dev'essere compiuta entro quattro
mesi dalla costituzione della commissione.
Le decisioni
della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero
davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso
la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
della deliberazione stessa.
Si osservano
le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 28.
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Articolo
52
Attuali iscritti nell'albo
Coloro che all'entrata
in vigore del presente ordinamento sono compresi nel l'albo dei ragionieri
sono iscritti, a domanda, nell'albo o nell'elenco indicati nell'art. 29
e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.
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Articolo
53
Rinnovazione dei Consigli dei Collegi
I Consigli dei
Collegi in carica al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento
continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione de
Consigli secondo le norme del presente ordinamento.
La rinnovazione
dovrà aver luogo entro un anno dalla sua entrata in vigore.
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