|
|
 |

Requisiti
per liscrizione allAlbo per i Ragionieri e Periti Commerciali
Articolo 31 O.P. coordinato con la legge 12 febbraio 1992, n. 183
ed il DL 10 giugno 2002, n. 107 coordinato con la legge di conversione
1 agosto 2002, n. 173
Articolo 1
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee,
oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti politici;
- essere di condotta irreprensibile;
- non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento,
danno luogo alla radiazione dall'albo;
- avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale
presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed
essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto,
conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata
di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
- avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite
le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del
diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma
1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata
al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il
conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma
1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale
da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento
di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8
dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. La durata della pratica
professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso
della laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio.
1. Fino al riordino della professione di ragioniere e perito commerciale,
hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo
31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, coloro
che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe
64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero
nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali,
nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi
17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale,
e 28, classe delle lauree in scienze economiche.
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1,
hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle
facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati
in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della
professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in
possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi
1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del diploma di
ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera
f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068,
così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.
3 bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l’esercizio
delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.
4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale,
nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri
e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali.
^
Torna all'inizio
|