- DPR 06/03/1998
- DPR n.233 - 12/3/2000
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Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio
della funzione di revisore contabile (1)
DPR 06/03/1998
Num. 99 Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99
(in Gazz. Uff., 16 aprile, n. 88).
Integrato dal D.P.R: 12/3/2000
n. 233
Preambolo (Omissis).
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Articolo 1
Commissione centrale per i revisori contabili.
- Presso il Ministero della giustizia è istituita
la commissione centrale per i revisori contabili.
- La commissione svolge attività consultiva in materia
di:
a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;
b) tenuta del registro dei revisori contabili;
c) esercizio del potere di vigilanza del Ministero della giustizia.
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Articolo 2
Composizione della commissione centrale
per i revisori contabili.
- La commissione centrale è composta:
a) dal presidente, nominato dal Ministro della giustizia;
b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro,
con funzioni di vicepresidente;
b-bis) da un componente designato dal presidente della Commissione nazionale
per le società e la borsa(Consob) ;
c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore
della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per
azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia,
come segue:
1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro
da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori
commercialisti;
2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro
da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri
e periti commerciali;
3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori
contabili da almeno cinque anni.
- I componenti di cui alle lettere da c) ad h)
del comma 1 devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali,
o giuridiche.
- Le riunioni della commissione sono presiedute,
in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente,
dal componente più anziano.
- Per ciascuno dei componenti effettivi di cui
alle lettere da c) ad i) del comma 1 è designato un supplente, con le
modalità ed i criteri di cui al comma 1.
- Il componente supplente partecipa alle riunioni
della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
- La commissione è validamente costituita con la
presenza di cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.
- Con provvedimento del presidente, la commissione
può articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di vicepresidente
della sezione, se non assunte dal componente di cui alla lettera b),
sono assunte dal membro più anziano. I componenti possono far parte
di più sezioni.
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Articolo 3
Durata in carica della commissione -
Convocazione e modalità di funzionamento.
- La commissione dura in carica quattro anni ed
i suoi componenti possono essere confermati, per non più di una volta,
per un periodo di uguale durata.
- La commissione è convocata
dal presidente. Di ogni seduta è redatto verbale sottoscritto dal presidente
e dal segretario.
- Per le funzioni di segreteria, la commissione
si avvale di dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, coordinati
da un dipendente dell'amministrazione medesima con qualifica funzionale
non inferiore alla VIII, designato dal direttore generale degli affari
civili del Ministero della giustizia.
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Articolo 4
Compensi spettanti ai componenti e al
segretario della Commissione.
- Per la tenuta del registro del tirocinio e del
registro dei revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al
segretario della commissione i compensi indicati all'articolo 5 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1866, e successive modificazioni .
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Articolo 5
Registro del tirocinio.
- Presso il Ministero della giustizia, Direzione
generale degli affari civili e delle libere professioni, è tenuto il
registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del
titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di
cui all'articolo 9.
- Il registro di cui al comma 1 è istituito con
decreto ministeriale, e contiene:
a) generalità complete dell'iscritto;
b) data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni
del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio
viene effettuato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento,
e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio;
d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni
relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.
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Articolo 6
Contributo per la tenuta del registro del tirocinio.
- Per la tenuta del registro del tirocinio è a carico
del tirocinante un contributo forfetario alle spese di lire 30.000,
da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.
- Il contributo di cui al comma 1 è versato con
le modalità indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.
- L'ammontare del contributo di cui al comma 1 può
essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la
tenuta del registro.
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Articolo 7
Domanda di iscrizione.
- 1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio,
conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata
al Ministero della giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. Nella domanda il richiedente dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero,
il domicilio in Italia;
c) attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione
o l'ente di appartenenza;
d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
e) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo citato;
f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni
relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno
a comunicare le eventuali variazioni.
- 3. La commissione ha facoltà di verificare, presso
le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 .
- 4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 6;
b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge
in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende
svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione
dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'articolo
10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto
il tirocinio;
c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera
d), in originale o in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo
del medesimo.
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Articolo 8
Iscrizione nel registro del tirocinio.
- Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto,
il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
del Ministero della giustizia, su proposta della commissione, adottata
entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della
domanda stessa .
- Il provvedimento di accoglimento o di rigetto
è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero,
all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta
scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione .
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Articolo 9
Durata e contenuto del tirocinio.
- Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente
dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro .
- Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza
e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della
funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico
delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1
si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio
ricevute successivamente alla data del 1º maggio 1998 .
2-ter. Con il provvedimento di cui all'articolo
8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo
di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda,
avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'articolo
43 .
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Articolo 10
Svolgimento del tirocinio.
- Il tirocinio è svolto presso un revisore contabile,
anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale
istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa.
- I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo
legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare,
i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può appartenere
ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.
- Il dipendente pubblico che intende svolgere il
tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario
di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali,
in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.
- Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad
una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede
a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei
conti di cui al comma 2.
- Il revisore contabile o dipendente pubblico presso
cui è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare
corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facoltà universitarie
economiche o giuridiche, purché tale frequenza non pregiudichi il tirocinio
stesso.
- Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro
i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attività
svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di
revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato,
con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche
rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.
- La relazione di cui al comma 6 è asseverata dal
soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio e trasmessa alla
commissione .
- L'obbligo della relazione, con le modalità indicate
nei commi 6 e 7, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento
del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico
.
8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti
entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun
anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione
o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
.
8-ter. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio
per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta
svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante
che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto
abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta
alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione
sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione
di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve
essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante
l'integrazione di dati, notizie e documenti .
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Articolo 11
Completamento del tirocinio presso altro revisore.
- Il tirocinante che intende completare il periodo
di tirocinio presso altro revisore contabile o funzionario pubblico,
ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata,
allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio del tirocinio
rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i quali il tirocinio
è stato svolto e deve essere proseguito.
- Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto
diverso da quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione
scritta prevista nel comma 1, non è efficace ai fini del compimento
del tirocinio stesso.
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Articolo 12
Cancellazione dal registro del tirocinio.
- Se il tirocinante, senza giustificato motivo,
interrompe il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il soggetto
presso il quale è svolto ne dà comunicazione alla commissione centrale,
senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni dopo la scadenza
di tale periodo.
- La commissione, preso atto, propone al direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
della giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro.
- La cancellazione dal registro è altresì proposta
dalla commissione nel caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei
diritti civili da parte dell'iscritto o per il venir meno dei requisiti
di onorabilità previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
- La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia,
non può essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V del presente regolamento.
- Le proposte della commissione sono comunicate
entro quindici giorni, all'interessato nel domicilio dichiarato nella
domanda di iscrizione. 6. In caso di cancellazione dal registro, il
periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.
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Articolo 13
Sospensione del tirocinio.
- La sospensione del tirocinio è ammessa solamente
in caso di:
a) assolvimento degli obblighi militari;
b) gravidanza e puerperio;
c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un periodo
superiore a sei mesi.
- Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei
casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione centrale
che propone la sospensione del tirocinio.
- Entro trenta giorni dalla cessazione della causa
di sospensione, il tirocinante comunica alla commissione, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta anche dal revisore
contabile o funzionario pubblico presso cui il tirocinio viene svolto,
di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data.
- Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla
durata della sospensione.
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Articolo 14
Compiuto tirocinio.
- Il periodo di tirocinio è completato almeno trenta
giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione
all'esame di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88.
- La commissione, verificato il compimento del
periodo di tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, propone, entro
venti giorni dal ricevimento dell'ultima relazione di cui all'articolo
10, comma 6, il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio e la
conseguente cancellazione dal registro.
- Se l'attività svolta non corrisponde a quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo, la commissione
propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.
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Articolo 15
Esame.
- L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili, previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, è indetto annualmente con decreto del Ministro
della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
- Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate
le materie delle prove scritte, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento
dell'esame.
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Articolo 16
Commissione esaminatrice.
- La commissione esaminatrice è costituita con
decreto del direttore generale della Direzione degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero della giustizia, presso il quale
ha sede, ed è composta da:
a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato
di appello, che la presiede;
b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate
nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
c) due revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni.
- Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato
un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.
- Se il numero dei candidati è superiore a 500
possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati.
Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti
aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.
- I componenti della commissione o delle sottocommissioni
non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello
in cui hanno svolto il loro incarico.
- La commissione si avvale di un ufficio di segreteria
cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale dell'amministrazione
giudiziaria. Le funzioni di segretario vengono svolte da personale dell'amministrazione
giudiziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VI.
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Articolo 17
Domanda di ammissione all'esame.
- La domanda per l'ammissione all'esame, conforme
alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata alla commissione
esaminatrice presso il Ministero della giustizia, ed è presentata entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto che indìce l'esame. La domanda può essere
presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso
gli effetti si producono dalla data di spedizione.
- Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato
dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
b) di aver conseguito il diploma richiesto dall'articolo 3, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'articolo 3,
comma 2, lettera b), ovvero del comma 3, del decreto legislativo citato;
d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame, indicando
le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.
- Alla domanda sono allegati i seguenti documenti
conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle
lettere c) ed, eventualmente, d) del comma 2;
b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato nell'articolo 18.
- Per la sottoscrizione in calce alla domanda si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente
regolamento.
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Articolo 18
Contributo per le spese relative alla sessione
d'esami.
- Le spese per la sessione d'esami sono poste a
carico del candidato nella forfetaria di L. 50.000, da corrispondersi
al momento della presentazione della domanda d'esame.
- La somma di cui al comma 1 è versata con le modalità
indicate nell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.
- L'ammontare dell'importo indicato al comma 1
può essere aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.
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Articolo 19
Materie delle prove di esame.
- L'esame consiste in tre prove scritte ed una
prova orale.
- Ciascuna prova scritta verte su una o più materie,
scelte tra quelle elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d),
da e) ad h) e da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su tutte le materie elencate
nella predetta disposizione (1). (1) Articolo così sostituito dall'art.
7, d.p.r. 12 luglio 2000, n. 233.
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Articolo 20
Adempimenti della commissione precedenti le
prove.
- Prima dell'inizio delle prove i membri della
commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono
situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni
di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
- La commissione esaminatrice stabilisce, nella
prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte,
al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, ed
i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali.
- Previo esame della documentazione allegata alle
domande, e tenuto conto delle materie indicate nel decreto di cui all'articolo
15, comma 2, la commissione esaminatrice stabilisce se il candidato
ha diritto all'esonero da una o più materie d'esame e, conseguentemente,
se ha diritto all'esonero da una o più prove scritte.
- La commissione esaminatrice verifica la regolarità
delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli
ammessi, indicando coloro che hanno diritto all'esonero parziale ed
escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nel comma
2 dell'articolo 17. Tale elenco è depositato almeno trenta giorni prima
dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione
esaminatrice, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione.
Ai candidati non ammessi ed a quelli cui è stata respinta la domanda
di esonero parziale, è inviata comunicazione scritta.
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Articolo 21
Svolgimento delle prove scritte.
- I candidati sono identificati al momento dell'ingresso
nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento
di identità personale in corso di validità.
- Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in
tre giorni consecutivi.
- Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova
scritta, la commissione formula tre temi relativi alla materia d'esame
prevista per quel giorno dal decreto di cui all'articolo 15, comma 2.
Ogni tema è scritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso
in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio
di una delle buste ed alla pubblicazione del tema in essa contenuto,
dandosi altresì lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.
- I temi sono formulati in modo da dare luogo,
nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte
del candidato la conoscenza dei princìpi fondamentali di ciascuna delle
materie su cui verte la prova.
- Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate
ai candidati sette ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli
esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.
- Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati
usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo
d'ufficio.
- ammessa la consultazione di testi legislativi
non commentati, presentati dal candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio
delle prove scritte. I testi ammessi per le prove d'esame sono verificati
dalla commissione nei giorni precedenti le prove o nel corso dell'espletamento
degli esami.
- Durante lo svolgimento delle prove i candidati
non possono comunicare fra loro né con estranei, pena l'esclusione dopo
un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.
- escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare
o in possesso di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi
genere. , altresì, escluso il candidato che contravviene alle disposizioni
del precedente comma 8.
- Il presidente della commissione adotta tutte
le misure necessarie per garantire la genuinità delle prove e la legalità
delle operazioni di esame.
- Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova
devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti
della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.
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Articolo 22
Adempimenti dei candidati e della commissione.
- A ciascun candidato è consegnata, nei giorni di
esame, una coppia di buste, una grande ed una piccola contenente un
cartoncino bianco. Ad ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore
della coppia di buste.
- Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza
apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli
nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa,
contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto
al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare
a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la
sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso
il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta
del sigillo della commissione. Alla presenza del candidato la busta
viene collocata in un pacco contenente le buste degli altri candidati
e rimescolata con le altre.
- Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti
i temi sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o
più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione,
e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine
delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei quali
relativo ad ogni singola prova d'esame.
- Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi
1, 2, 3 e 4, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento
delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente,
o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
Articolo 23
Adempimenti della commissione per la correzione
degli elaborati.
- La commissione, anche nel caso di suddivisione
in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti
nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla
conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere
disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento
del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
del Ministero della giustizia.
- La commissione procede alla valutazione di tutti
gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla
prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati
relativi alle altre giornate di prove.
- A ciascun tema è assegnato il punteggio in decimi,
senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato.
Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione
è sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta
piccola contenente il nome del candidato viene allegata al compito.
Con le stesse modalità, si passa a correggere gli elaborati relativi
alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata.
- Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli
elaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.
- La commissione annulla la prova nel caso in cui
il tema è in tutto o in parte copiato; annulla altresì il tema che reca
segni di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.
- Di tutte le operazioni attinenti la correzione
dei temi è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Articolo 24
Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame.
- Sono ammessi alle prove orali i candidati che
hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a sei decimi di voto in
ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente
e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione
esaminatrice.
- Ai candidati ammessi alla prova orale è data
comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle
prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso
per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
- Le prove orali si svolgono in un'aula aperta
al pubblico. La prova orale completa non può avere durata inferiore
a quarantacinque minuti e superiore a sessanta minuti.
- Al termine di ciascuna prova orale la commissione
d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene
l'idoneità se raggiunge almeno i sei decimi di voto in ciascuna materia.
Dei voti è data comunicazione al candidato al termine della prova.
- Tutte le deliberazioni della commissione sono
prese a maggioranza.
- Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo
delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una
motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario.
In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà
di allegare una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata
dal presidente.
- Al termine della sessione d'esame la commissione
pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che
hanno superato l'esame con il voto riportato in ciascuna materia. Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la
segreteria della commissione esaminatrice ed inviato tempestivamente
alla commissione centrale presso il Ministero della giustizia.
Articolo 25
Contenuto della domanda di iscrizione delle
società.
- Nella domanda di iscrizione nel registro dei
revisori contabili il legale rappresentante della società dichiara:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori;
d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il domicilio
in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della società ed il
codice fiscale degli amministratori;
f) l'assenza in capo agli amministratori delle situazioni indicate nell'articolo
8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'articolo 6 del decreto
legislativo citato;
h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione
nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone
che rappresentano la società nel controllo legale dei conti.
- La sottoscrizione in calce alla domanda è autenticata
ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15; si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
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Articolo 26
Contenuto della domanda di iscrizione delle
persone fisiche.
- Nella domanda di iscrizione nel registro dei
revisori contabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
il richiedente dichiara:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché,
se diverso, anche il domicilio fiscale;
c) il codice fiscale;
d) il titolo di studio posseduto;
e) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
n. 88 del 1992, ovvero di essere esonerato dall'esame ai sensi dell'articolo
5 del decreto medesimo;
f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 3,
comma 2, lettera b), o comma 3 del decreto legislativo citato;
g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico
dipendente;
h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 8
del decreto legislativo citato;
i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni
inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali variazioni.
- Si applica il disposto dell'articolo 25, comma
2.
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Articolo 27
Presentazione della domanda di iscrizione delle
società.
- La domanda di iscrizione delle società, conforme
alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica
presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale
o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda
è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali
atti modificativi;
b) (Omissis) ;
c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.
- Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.
- Il procuratore della Repubblica compie accertamenti,
nei confronti degli amministratori della società, in ordine alle situazioni
indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale,
il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla
sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le
domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori
contabili presso il Ministero della giustizia.
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Articolo 28
Presentazione della domanda di iscrizione delle
persone fisiche.
- La domanda di iscrizione delle persone fisiche,
conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata,
anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della
Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha
il proprio domicilio. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento
del contributo di cui all'articolo 29.
- Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero
dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda,
oltre alla ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo
29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
- Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.
- Il procuratore della Repubblica compie accertamenti
in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo
citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale,
il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla
sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette, senza ritardo,
le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i
revisori contabili presso il Ministero della giustizia.
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Articolo 29
Contributo per l'iscrizione.
- posto a carico dell'aspirante revisore contabile
un contributo forfetario alle spese di esame nella misura di L. 40.000,
da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.
- La somma è versata con le modalità di cui all'articolo
8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.
- L'ammontare del contributo può essere aggiornato
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura
necessaria alla copertura delle spese indicate.
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Articolo 30
Esame delle domande e iscrizione.
- Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi
dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.
- La commissione esegue i controlli necessari per
verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.
- L'iscrizione, o il provvedimento che la nega,
sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
della giustizia. Il provvedimento è comunicato al richiedente a cura
del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed
in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
(1).
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Articolo 31
Soggetti sottoposti alla vigilanza.
- Il Ministero della giustizia vigila, attraverso
la commissione centrale, sulle persone fisiche e sulle società iscritte
nel registro dei revisori contabili.
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Articolo 32
Iniziativa per l'avvio dei procedimenti.
- La commissione centrale, a seguito di esposti
o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce anche direttamente,
informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
9 del decreto legislativo n. 88 del 1992, o circa i fatti rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo,
dandone notizia all'interessato ai sensi dell'articolo 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
- I provvedimenti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo citato sono trasmessi alla commissione.
- La commissione, se ritiene infondate le notizie
ad essa pervenute, propone al direttore generale degli affari civili
del Ministro della giustizia l'archiviazione degli atti. La proposta
non è vincolante.
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Articolo 33
Delega degli accertamenti.
- La commissione tiene un apposito registro dove
sono annotati immediatamente le notizie e gli esposti non appena pervenuti
o acquisiti. Con decreto ministeriale sono previste le caratteristiche
e le modalità di tenuta del registro.
- Le informazioni necessarie per la valutazione
degli esposti o delle notizie sono richieste a cura del Ministero della
giustizia.
- La commissione può incaricare un componente a
predisporre una relazione sui fatti oggetto degli esposti o delle notizie.
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Articolo 34
Procedimento istruttorio per l'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti.
- La commissione, se accerta che l'iscritto non
ha i requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, gliene dà comunicazione scritta, assegnandogli un termine non superiore
a sei mesi per sanare le carenze.
- Decorso inutilmente il termine di cui al comma
1, la commissione, anche a mezzo di un componente a ciò delegato, provvede
all'audizione dell'interessato, secondo le modalità indicate nel successivo
articolo 35, comma 2.
- L'omissione della comunicazione di cui all'articolo
12, comma 1, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto
presso il quale è svolto il tirocinio.
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Articolo 35
Procedimento istruttorio in relazione
ai fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento
delle funzioni di controllo dei conti.
- 1. Se a seguito dell'attività di accertamento
di cui all'articolo 33, la notizia acquisita risulti integrare uno dei
fatti previsti negli articoli 39 e 40, si procede all'audizione dell'interessato.
- 2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato
è convocato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo di avviso
contenente l'esposizione dei fatti contestati. L'interessato può farsi
assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo,
non compare, si procede in sua assenza. Della seduta viene redatto un
verbale. Per tutti gli atti e le attività del procedimento, ad eccezione
dell'audizione personale, l'interessato può farsi rappresentare da un
difensore o da persona di sua fiducia iscritta nel registro.
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Articolo 36
Proposta motivata della commissione.
- Terminati gli accertamenti ed espletata l'audizione
personale dell'interessato ai sensi dell'articolo 35, la commissione
centrale per i revisori contabili formula una proposta motivata al direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
della giustizia. La proposta non è vincolante.
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Articolo 37
Termine per la presentazione delle proposte.
- La commissione centrale formula le proposte di
cui agli articoli 32, comma 3, e 36, comma 1, entro e non oltre il termine
di nove mesi dal giorno in cui sono pervenuti gli esposti o le notizie
di cui all'articolo 32, comma 2. Tale termine può essere prorogato prima
della scadenza, per un periodo non superiore a tre mesi, dal direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni, su richiesta
motivata della commissione. In caso di inerzia il direttore generale
può incaricare dell'istruttoria gli uffici del Ministero della giustizia.
- Decorso il termine di cui al comma 1, il procedimento
si estingue.
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Articolo 38
Conclusione dei procedimenti senza l'adozione
di provvedimenti sanzionatori.
- Il direttore generale degli affari civili e delle
libere professioni del Ministero della giustizia, valutata la proposta
della commissione, se ritiene che i fatti accertati non integrano alcuna
delle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, dispone l'archiviazione del procedimento e ne dà
notizia all'iscritto, presso il domicilio, per le persone fisiche, o
presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia, per le società.
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Articolo 39
Sospensione del revisore contabile.
- Se emergono fatti che compromettono gravemente
l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti,
il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad
un anno ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
- L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni
di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:
a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società,
grave incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale
dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere la
sua attività;
b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto;
c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i
soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono
con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati,
rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza
o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti
al conferimento dell'incarico;
d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i
soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono
legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società
o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo,
ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i
soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono
amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o
di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre
anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo
consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'articolo
2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'articolo 2382
del codice civile;
g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società
di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;
h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto
è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni
di controllo dei conti.
- L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria
o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisore
contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso
il quale il tirocinio viene svolto.
3-bis. Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non
si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni
altro ente pubblico .
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Articolo 40
Cancellazione del revisore contabile.
- Se i fatti che compromettono l'idoneità al corretto
svolgimento delle funzioni di controllo dei conti indicati nell'articolo
precedente sono di particolare gravità, è disposta la cancellazione
dell'iscritto dal registro dei revisori contabili.
- La cancellazione dal registro è, inoltre, disposta
nelle seguenti ipotesi:
a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo;
b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice
civile;
c) se l'iscritto compie attività di revisione contabile durante il periodo
in cui è stato sospeso;
d) se ricorre il caso indicato nell'articolo 8, comma 5, della legge
13 maggio 1997, n. 132;
e) se l'iscritto è sospeso dal registro per più di due volte.
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Articolo 41
Provvedimenti sanzionatori - Comunicazioni.
- Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti
con decreto motivato del direttore generale degli affari civili e delle
libere professioni del Ministero della giustizia. Il decreto è comunicato
all'iscritto presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la
sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza
stabile in Italia, per le società.
- Il provvedimento di cancellazione è, altresì,
comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136.
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Articolo 42
Computo dell'anzianità di iscrizione al registro
dei revisori.
- Ai fini del presente regolamento, nel computo
dell'anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili va
considerato anche il periodo di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti.
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Articolo 43
Tirocinio.
- Il periodo di tirocinio svolto precedentemente
all'emanazione del presente regolamento può essere documentato attraverso
un attestato rilasciato dal soggetto presso cui il tirocinio è stato
svolto, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Di tale periodo si tiene conto nel computo
del triennio di cui all'articolo 9, comma 1.
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Articolo 44
Domande di iscrizione nel registro presentate
dagli iscritti nell'elenco allegato - Domande presentate prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
- Ai fini dell'iscrizione nel registro, la commissione
centrale esamina anche le domande presentate precedentemente all'entrata
in vigore del presente regolamento, nonché quelle presentate dagli iscritti
nell'elenco allegato di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 novembre 1992, n. 474.
- I soggetti già iscritti nel registro dei revisori
contabili devono dichiarare entro sei mesi il recapito presso il quale
intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti il registro ed impegnarsi
a comunicare eventuali variazioni. In difetto di comunicazione si intende
valido a detti fini il domicilio precedentemente indicato.
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Articolo 45
Sospensione dal registro.
- Coloro che al momento dell'entrata in vigore
del regolamento si trovino in una delle situazioni indicate nell'articolo
39, comma 2, lettere c), d) ed e), sono tenuti ad eliminare entro sei
mesi le cause che potrebbero determinare la sospensione dal registro.
- Ai fini dell'accertamento dei fatti che compromettono
gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo
dei conti, relativamente agli incarichi in corso di esecuzione al momento
dell'entrata in vigore del presente regolamento, non si tiene conto
dei rapporti indicati nelle lettere c), d) ed e) dell'articolo 39, comma
2, cessati prima del suddetto momento.
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Articolo 46
Abrogazione.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1997, n. 23.
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D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233
(1). Regolamento recante modifiche
al D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, concernente le modalità di esercizio della
funzione di revisore contabile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili,
ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a
norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988
n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
e la cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame,
e l'esercizio del potere di vigilanza;
- Visto il regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio
della funzione di revisore contabile, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio
dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2000, sulla proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Emana il seguente regolamento:
1. 1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
b)
.
2. 1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto dopo le parole:
«come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e successive modificazioni.».
3. 1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo ed al
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto sono abrogate.
4. 1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «entro novanta giorni», sono
sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni»; b) (4) (4) Sostituisce
il comma 2 dell'art. 8, D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.
5. 1. All'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «dalla data di iscrizione nel registro.» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di ricezione della domanda di iscrizione
nel registro.»;
b)
6. 1. All'articolo 10 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 7, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma
6»;
b) nel comma 8, le parole: «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6 e 7»;
c)
7. 1.
8. 1. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 27 del decreto è abrogata.
9. 1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del
decreto, dopo le parole: «al richiedente» sono aggiunte in fine le seguenti:
«a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia,
ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami.».
10. 1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole:
«acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia,» sono
sostituite dalle seguenti: «acquisisce anche direttamente».
11. 1.
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