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Modalità applicative Decreto legge 10 giugno 2002, n.107 (G.U. n.135 dell' 11.06.2002), convertito in legge 1° agosto 2002 n.173 (G.U. n.184 del 7.8.2002) recante "Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni". il decreto legge 10 giugno 2002, n. 107 (G.U. n. 135 dell’11.06.2002), convertito in legge 1° agosto 2002, n. 173 (G.U. n. 184 del 7.08.2002), ha introdotto nel nostro Ordinamento importanti modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’accesso alla Professione di Ragioniere Commercialista. In particolare l’articolo 3 ha previsto che anche ai possessori dei nuovi titoli di studio nelle materie economiche istituiti con la riforma universitaria, sia consentita l’iscrizione nel registro dei praticanti di cui all’articolo 31, comma 3, del D.P.R. 1068/1953 (Ordinamento professionale) e successive modificazioni.
Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 e 6, della legge 183/92, il possesso del solo diploma di ragioniere continua a rappresentare un requisito idoneo ai fini dell’accesso all’Albo unicamente per coloro che, anche se non in possesso del diploma universitario o del diploma di laurea, hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima del 1° gennaio 1994. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale - a cui comunque rimane subordinato il conseguimento dell’abilitazione professionale - la legge 173/2002, al comma 3 bis, introduce una disciplina specifica fissando in tre anni la durata del periodo di tirocinio professionale per l’accesso alle due professioni interessate dalla norma (Ragioniere e Dottore Commercialista). Per quanto concerne i rapporti con la precedente normativa, che riduceva a due gli anni di tirocinio per i possessori di Laurea quadriennale, con nota pervenuta il 9 ottobre scorso, il Ministero dell’Istruzione - competente in materia - ha precisato che “il requisito del tirocinio triennale per i laureati in Economia o in Giurisprudenza trova applicazione solo nei confronti di coloro che si iscrivono al registro dei praticanti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 173/2002 (e, quindi, dall’8 agosto 2002, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.). Per tutti coloro che hanno già cominciato la pratica precedentemente a tale data o che l’hanno completata trovano applicazione le norme previgenti che stabilivano in due anni la durata della suddetta pratica”. Allo stato attuale, le novità introdotte dal citato decreto legge 107 e dalla relativa legge di conversione non sembrano comportare ulteriori adempimenti specifici, ed in particolare non hanno modificato l’assetto degli esami di stato, per cui rimangono valide, risultando pertanto applicabili a tutti coloro che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, al termine del tirocinio intendano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, le disposizioni contenute nel “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito Commerciale” di cui al D.M. 8.10.1996, n. 622. La nuova normativa non comporta nemmeno l’istituzione di sezioni separate del Registro dei praticanti in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso. Per una opportuna e più agevole consultazione, di seguito si riporta un testo coordinato dell’articolo 31 dell’Ordinamento professionale, coordinato con la legge 12 febbraio 1992, n. 183 e con il DL 10 giugno 2002, n. 107, a sua volta coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173. SCARICA IL TESTO (FORMATO PDF) __________________________________________________________________________ 1 D.M 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23.01.2001)
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