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Modalità applicative Decreto legge 10 giugno 2002, n.107 (G.U. n.135 dell' 11.06.2002), convertito in legge 1° agosto 2002 n.173 (G.U. n.184 del 7.8.2002) recante "Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni".

Introduzione

il decreto legge 10 giugno 2002, n. 107 (G.U. n. 135 dell’11.06.2002), convertito in legge 1° agosto 2002, n. 173 (G.U. n. 184 del 7.08.2002), ha introdotto nel nostro Ordinamento importanti modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’accesso alla Professione di Ragioniere Commercialista. In particolare l’articolo 3 ha previsto che anche ai possessori dei nuovi titoli di studio nelle materie economiche istituiti con la riforma universitaria, sia consentita l’iscrizione nel registro dei praticanti di cui all’articolo 31, comma 3, del D.P.R. 1068/1953 (Ordinamento professionale) e successive modificazioni.

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1.TITOLI VALIDI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 


La norma in questione, attribuendo ai nuovi titoli di studio nelle materie economiche effetti legittimanti ai fini dell’esercizio della nostra professione, ammette pertanto al registro dei praticanti tenuti dai Collegi dei Ragionieri Commercialisti, con decorrenza dal 12 giugno 2002, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.:

  1. i possessori del diploma di laurea specialistica (quinquennale) nella classe 64/S (classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia) e nella classe 84/S (classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali) 1;
  2. coloro che sono in possesso del diploma di laurea (triennale) nelle classi 17 (classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale) e 28 (classe delle lauree in scienze economiche)2;
  3. coloro che hanno conseguito le lauree rilasciate dalle facoltà di economia nell’ambito dell’ordinamento previgente alla riforma universitaria 3.

    Per i detentori di tali titoli (lauree triennali e quinquennali e lauree rilasciate dalle facoltà di economia in base alla previgente disciplina), in deroga a quanto previsto dal previgente regime di accesso alla Professione, l’iscrizione al registro dei praticanti non è subordinata al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, essendo sufficiente qualsiasi diploma di studi medi superiori (art.3, comma 3 del citato disegno di legge).

    Fatta eccezione per il descritto regime che il Legislatore ha voluto riconoscere ai soli possessori dei nuovi titoli di laurea di primo e di secondo livello e a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia nell’ambito del previgente ordinamento degli studi universitari, le norme contenute nella citata legge non modificano i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Ragionieri Commercialisti prescritti dall’articolo 31, comma 1, dell’Ordinamento professionale.

    Continuano, pertanto, ad essere ritenuti titoli idonei ai fini dell’accesso all’Albo (ed evidentemente anche alla iscrizione nel registro della pratica):

  4. i diplomi universitari legalmente riconosciuti4, conseguiti a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni;
  5. la laurea in giurisprudenza.

    In questi ultimi due casi permane l’obbligo del preventivo conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 e 6, della legge 183/92, il possesso del solo diploma di ragioniere continua a rappresentare un requisito idoneo ai fini dell’accesso all’Albo unicamente per coloro che, anche se non in possesso del diploma universitario o del diploma di laurea, hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima del 1° gennaio 1994.

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2. DURATA DEL TIROCINIO

Con riferimento alla durata del tirocinio professionale - a cui comunque rimane subordinato il conseguimento dell’abilitazione professionale - la legge 173/2002, al comma 3 bis, introduce una disciplina specifica fissando in tre anni la durata del periodo di tirocinio professionale per l’accesso alle due professioni interessate dalla norma (Ragioniere e Dottore Commercialista).

Per quanto concerne i rapporti con la precedente normativa, che riduceva a due gli anni di tirocinio per i possessori di Laurea quadriennale, con nota pervenuta il 9 ottobre scorso, il Ministero dell’Istruzione - competente in materia - ha precisato che “il requisito del tirocinio triennale per i laureati in Economia o in Giurisprudenza trova applicazione solo nei confronti di coloro che si iscrivono al registro dei praticanti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 173/2002 (e, quindi, dall’8 agosto 2002, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.). Per tutti coloro che hanno già cominciato la pratica precedentemente a tale data o che l’hanno completata trovano applicazione le norme previgenti che stabilivano in due anni la durata della suddetta pratica”.

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3. ALTRI ADEMPIMENTI

Allo stato attuale, le novità introdotte dal citato decreto legge 107 e dalla relativa legge di conversione non sembrano comportare ulteriori adempimenti specifici, ed in particolare non hanno modificato l’assetto degli esami di stato, per cui rimangono valide, risultando pertanto applicabili a tutti coloro che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, al termine del tirocinio intendano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, le disposizioni contenute nel “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito Commerciale” di cui al D.M. 8.10.1996, n. 622.

La nuova normativa non comporta nemmeno l’istituzione di sezioni separate del Registro dei praticanti in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso.

Per una opportuna e più agevole consultazione, di seguito si riporta un testo coordinato dell’articolo 31 dell’Ordinamento professionale, coordinato con la legge 12 febbraio 1992, n. 183 e con il DL 10 giugno 2002, n. 107, a sua volta coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173.

SCARICA IL TESTO (FORMATO PDF)

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1 D.M 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23.01.2001)
2 D.M. 4 agosto 2000 (S.O. n. 170 G.U. n. 245 del 19.10.2000)
3 Sono idonei tutti i titoli di laurea rilasciati dalle facoltà di economia, in ciò innovando rispetto al regime precedente che considerava valida solo la laurea in “economia e commercio”.
4 Si tratta di tutti i Diplomi universitari rilasciati dalle Facoltà di Economia elencati nel bando di concorso per l’abilitazione all’esercizio della nostra professione emanato nell’anno 1997 dal Ministero dell’Istruzione: Commercio estero; Economia delle Imprese cooperative e delle Organizzazioni nonprofit; Economia e Amministrazione delle imprese; Economia e Gestione dei servizi turistici; Gestione delle Amministrazioni pubbliche; Gestione delle imprese alimentari; Marketing e Comunicazione di azienda.