| __Indice |
||
|
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreta: Il compenso al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa è liquidato a norma dell'articolo 213 del decreto regio 16 marzo 1942, n.267, in percentuale all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato nella misura seguente: 12% sulle somme fino a 50 milioni
di lire; Inoltre, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, nonchè della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni relative alla procedura di liquidazione, al commissario liquidatore è corrisposto, sull'ammontare del passivo della liquidazione coatta amministrativa, un compenso supplementare nella misura dallo 0,20% allo 0,70% sui primi 200 milioni e dallo 0,10 allo 0,30% sulle somme eccedenti tale cifra. Al commissario liquidatore che, per giustificati motivi cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura liquidatoria, spetta un compenso pari al 70% di quello determinato con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente, primo comma, sull'attivo dello stesso realizzato. Al commissario che abbia provveduto alla formazione dello stato passivo ed al relativo deposito in tribunale, è corrisposto un compenso supplementare pari ad un terzo di quello previsto al secondo comma dell'art.1. Nel caso che la liquidazione coatta amministrativa si chiuda con un concordato, il compenso dovuto al commissario liquidatore è liquidato in base alle percentuali sull'ammontare dell'attivo previsto dal primo comma dell'art.1, calcolato sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori. Al commissario è corrisposto, inoltre, il compenso supplementare di cui al secondo comma dell'art.1. Nel caso in cui, a norma dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, vengano nominati tre commissari liquidatori, il compenso dovuto a ciascuno di loro è determinato moltiplicando per due il compenso previsto per un solo commissario e dividendo il risultato così ottenuto per tre. Lo stesso criterio si applica anche nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 e dal successivo art.5. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio. Il compenso, liquidato a termine delle precedenti disposizioni, non può essere inferiore, nel suo complesso, ad un milione di lire, salvo il caso previsto dalla prima parte dell'art.2. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso che gli viene liquidato ai sensi dei precedenti articoli, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, documentalmente provate,escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza è corrisposto il trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica corrispondente a dirigente generale. L'uso del mezzo di trasporto privato deve essere, in ogni caso, espressamente autorizzato ed avvenire ad esclusivo rischio del commissario liquidatore. In tale caso spettano al commissario liquidatore il rimborso delle spese autostradali documentate, nonché del carburante, in misura di un quinto del prezzo massimo al litro della benzina per il numero dei chilometri effettivamente percorsi. Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico della procedura, salvo quanto previsto dalla legge 17 luglio 1975, n.400, in caso di mancanza o insufficienza di attività, per raggiungere il compenso minimo di cui al primo comma. Nel corso della procedura, contestualmente ai ripari parziali ai creditori, sono disposti acconti sul compenso finale calcolati in base all'attivo realizzato. Possono, altresì, essere disposti, su richiesta del commissario liquidatore, ulteriori acconti sul compenso per una sola volta l'anno, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata. Gli acconti di cui al primo ed al secondo comma non possono eccedere complessivamente il 60% del compenso calcolato in base alle percentuali di cui al primo comma dell'art.1 sull'attivo effettivamente realizzato al momento della determinazione del singolo acconto. I membri del comitato di sorveglianza nominati a norma dell'art.198 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri vigenti per i commissari liquidatori, ad un compenso forfetario annuo di lire un milione e ad un gettone di presenza, per ogni riunione effettivamente convocata, di lire centomila. Il presidente ha diritto, in ogni caso, alla maggiorazione di un quinto del compenso annuo e del gettone. Il compenso, il gettone di presenza e le spese del comitato di sorveglianza sono a totale carico della procedura. Il compenso dovuto al commissario liquidatore, anche se la liquidazione coatta amministrativa si chiude con il concordato, è liquidato ad istanza del commissario con decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le norme del presenta decreto. Alla liquidazione del compenso si procede dopo l 'approvazione del rendiconto finale e, del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ed abrogano qualsiasi altra precedente disposizione in materia e si applicano anche a tutte le procedure in corso ad esclusione di quelle per le quali - alla data del presente decreto - sia stato già comunicato al commissario liquidatore il compenso finale spettante ai sensi dell';art.213 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.
|