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Obbligo formativo

Formazione professionale continua del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

La Formazione Professionale Continua (FPC) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale per gli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La FPC, prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, consente al professionista di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l’erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

La FPC è destinata al perfezionamento professionale e costituisce uno dei presupposti per erogare prestazioni e consulenze sempre aggiornate e di alto profilo, compatibili con le migliori tecniche professionali e le ultime disposizioni normative.

Materie obbligatorie:

La vigente regolamentazione sulla FPC prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell’arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno e almeno 9 crediti formativi devono maturarsi nel triennio nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di Mediazione.

E-Learning: l’iscritto può svolgere tutte le attività formative in modalità E-learning senza alcun limite, tramite piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale

Esoneri:

E’ previsto l’esonero totale per gli Iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente e per gli iscritti all’elenco speciale.

E’ altresì previsto l’esonero parziale per maternità, che viene esteso ai padri ed ai genitori adottivi o affidatari purché la madre non goda dell’esonero, se iscritta anche lei all’Albo, o non sia iscritta all’Albo. La riduzione è di 45 crediti nel triennio.

E’ infine previsto l’esonero in caso di malattie gravi (anche dei coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare) nonché per infortunio, sevizio civile volontario, assenza dall’Italia che comportino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi.

Formazione continua del Revisore Legale

La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei revisori legali dei conti è stata introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, come modificato dal successivo decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135, disciplina le modalità di svolgimento della formazione. Con l’introduzione dell’obbligo della formazione continua si intende garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, assicurando di conseguenza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi. Tale obiettivo è peraltro coerente con il disegno del legislatore europeo che ha concepito il registro della revisione legale quale fondamentale strumento di garanzia della corretta ed efficace revisione dei bilanci.

L’obbligo riguarda tutti gli iscritti al registro, senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione nella sezione A o nella sezione B. Pertanto, i revisori che non fossero titolari di incarichi di revisione legale, sono egualmente assoggettati agli obblighi in discorso e devono provvedere all’assolvimento al pari dei revisori titolari di incarichi di revisione legale.

Un obbligo di formazione ulteriore è previsto per i revisori degli Enti Locali, che devono maturare 10 ore di formazione dal 1° gennaio al 30 novembre di ogni anno, tramite la partecipazione a convegni/corsi che hanno ottenuto la condivisione da parte del Ministero dell’Interno.